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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2015 alle ore 07:50.
L'ultima modifica è del 20 gennaio 2015 alle ore 10:35.

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Buoni pasto concessi a dipendenti e collaboratori detassati fino all'importo complessivo giornaliero di 7 euro se resi in forma elettronica. La legge di stabilità 2015 ritocca verso l'alto il tetto di esenzione, portandolo da 5,29 a 7 euro ma soltanto per i ticket elettronici. La disposizione - contenuta nei commi 16 e 17 dell'unico articolo della legge di stabilità (legge 190/14) - entrerà in vigore dal 1° luglio 2015 e varrà fino a 200 euro di ulteriori redditi esentasse che da quest'anno andranno nelle tasche dei lavoratori beneficiari, seppure sotto forma di compenso in natura. Dal 2016 in poi, invece, l'agevolazione aumenterà fino a 400 euro annui.

Fino al 30 giugno di quest'anno, il trattamento fiscale in capo al lavoratore dipendente rimane invariato: la non imponibilità delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni in mense aziendali, e cioè dei buoni pasto, è fissata nella soglia massima di 5,29 euro al giorno, a prescindere dalla tipologia dei ticket restaurant distribuiti ed utilizzati.
Dal 1° luglio 2015, l'articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir, prevede, invece, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente gli importi complessivi giornalieri fino a 5,29 euro nel caso di ticket non elettronici (quindi certamente quelli cartacei), elevati a 7 euro relativamente ai ticket elettronici.

L'agevolazione riguarda sia il regime fiscale, sia gli oneri previdenziali, valendo le stesse esclusioni e limiti dettati dall'articolo 51 del Tuir anche ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo.
Il valore da prendere in riferimento è quello nominale, ossia quello facciale indicato sul buono pasto. Peraltro, ove gli importi complessivi giornalieri fossero più alti di quelli appena citati, gli stessi andrebbero tassati in busta paga e assoggettati ai relativi oneri contributivi, ma solo per l'eccedenza.

I limiti sono validi anche per i lavoratori part time, quindi non si richiede alcun riproporzionamento in base all'orario di lavoro. Anzi, le stesse franchigie sono riconosciute anche nel caso in cui l'articolazione dell'orario di lavoro non prevedesse il diritto alla pausa pranzo (risoluzione agenzia delle Entrate 30 ottobre 2006 n. 118).
Per fruire della detassazione i buoni pasto devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi. Come è stato precisato dall'amministrazione finanziaria (circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E e circolare 16 luglio 1998 n. 188/E), per categorie omogenee non devono intendersi solo quelle previste dal codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma anche tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio tutti i lavoratori con una certa qualifica o di un certo livello. L'interpretazione data dalle Entrate è comunque piuttosto flessibile e volta ad evitare che vi siano concessioni di benefits ad personam. Il responsabile del personale potrà ben ritagliare gruppi omogenei in base alle esigenze aziendali e dei lavoratori.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, l'acquisto dei ticket restaurant è completamente deducibile e pertanto - come confermato dalle Entrate nella circolare n6 del 3 marzo 2009 - non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio dall'articolo 109, comma 5, del Tuir.

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