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Questo articolo è stato pubblicato il 04 giugno 2015 alle ore 06:38.

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È sufficiente riportare il credito Iva in dichiarazione per aver diritto al rimborso, potendo poi attivare la procedura di restituzione con la presentazione del VR nel termine di prescrizione decennale. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 11389, depositata ieri.

La vicenda trae origine da un’istanza di rimborso IVA presentata da una società, volta ad ottenere la restituzione del credito risultante nell’anno di cessazione della propria attività. L’Agenzia negava la restituzione perché era stata omessa la presentazione del modello VR, nonostante il credito risultasse regolarmente indicato nella dichiarazione presentata.

Dopo la vittoria del contribuente in entrambe le pronunce di merito, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice di appello non aveva considerato che la richiesta non era stata avanzata con il modello VR e, in ogni caso, era stata presentata ben oltre il termine di decadenza biennale.

La Corte di Cassazione, confermando un orientamento ormai consolidato, ha ricordato che la domanda di rimborso dell’Iva deve ritenersi già presentata con la compilazione della dichiarazione annuale del quadro relativo, che si configura come il formale esercizio del diritto. La presentazione del modello VR, invece, costituisce ai sensi dell’articolo 38 bis del Dpr 633/72, il mero presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, l’adempimento per avviare il materiale procedimento di esecuzione del rimborso.

Ne consegue che una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale.

Lo stesso ministero dell’Economia, in risposta a un question time, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha precisato che si adeguerà e riconoscerà il credito richiesto entro il termine di prescrizione ordinaria, subordinandone il diritto alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti sostanziali.

Vale a dire che secondo queste nuove indicazioni, gli uffici, prima di opporre il diniego alla restituzione delle somme, verificheranno concretamente l’esistenza del credito e la sussistenza dei requisiti in capo al contribuente. Nella stessa risposta, confermata peraltro dall’agenzia delle Entrate con una nota del 4 maggio 2015, è stato anche disposto di rinunciare alle cause pendenti in tal senso. È così auspicabile che tali direttive siano presto applicate dagli uffici territoriali, ma soprattutto che dinanzi ad un chiaro intento di voler tutelare la sostanza rispetto alla forma, non si trovino altre complicazioni per rallentare ulteriormente le restituzioni.

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