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Questo articolo è stato pubblicato il 19 luglio 2015 alle ore 08:12.

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Con la circolare 27/E del 2015 e le novità introdotte dal decreto delegato sulla certezza del diritto approvato due giorni fa dal Governo, la disciplina della voluntary, specie in tema di soggetti obbligati e periodi di imposta regolarizzabili, appare più chiara.

Oltre agli intestatari dei conti esteri (non indicati nel quadro RW negli anni oggetto della voluntary), la circolare 27/E chiarisce anche la posizione di eventuali soggetti delegati ad operare sui conti pur non essendone titolari. L’Agenzia opera un distinguo a seconda della posizione dei delegati. Nell’ipotesi (più frequente nella pratica) di conferimento di delega ad operare su un rapporto all’estero senza alcuna limitazione, il delegato di fatto ha la detenzione dei valori, a prescindere dal fatto che egli esegua o meno le operazioni. Ne consegue l’insorgenza nei suoi confronti degli obblighi dichiarativi (quadro RW). Pertanto, egli è tenuto ad avvalersi della procedura a prescindere dalla percezione di redditi collegati all’investimento estero o all’attività finanziaria estera. A questi soggetti l'Agenzia non attribuirà alcun reddito. In concreto dovranno riportare nella sezione II della richiesta di accesso alla procedura, per ciascun periodo d’imposta, il valore della propria quota parte dell’attività, mentre le Sezioni III e IV dovranno essere compilate solo dal titolare effettivo. Sono invece esclusi da obblighi dichiarativi e di regolarizzazione i destinatari di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario in esecuzione di un mandato. Si tratta delle ipotesi in cui una persona sia chiamata ad operare su un conto estero per operazioni indicate dallo stesso titolare del conto che, per loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto o ancora quando la delega riguarda un rapporto che è oggettivamente escluso dal monitoraggio fiscale. In questo contesto la circolare fa rientrare, a titolo esemplificativo, tra coloro che non sono tenuti alla compilazione del quadro RW, gli amministratori di società di capitali aventi potere di firma su conti esteri risultanti dalle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficari dei relativi redditi.

A seguito della domanda di regolarizzazione l’Agenzia rileverà poi le eventuali imposte evase e irrogherà le sanzioni ridotte relative ai periodi di imposta oggetto di accertamento (in via ordinaria dal 2010 al 2013 e, limitatamente, all’irrogazione delle sanzioni non connesse a tributi evasi anche il 2009).

Alcune violazioni però potrebbero essere state commesse in anni precedenti con la conseguenza che ove dovessero essere superate le soglie di rilevanza penale (negli anni antecedenti il 2011: 103mila euro di imposta evasa, ovvero 77mila in caso di omessa dichiarazione) l’amministrazione in virtù della normativa sul raddoppio dei termini può estendere il controllo fino al 2006 ovvero dal 2004 (in caso di omessa presentazione). Da qui l’eccessiva onerosità della sanatoria e le perplessità di molti interessati ad aderirvi.

Il decreto sulla certezza del diritto approvato due giorni fa dal Consiglio dei ministri, una volta entrato in vigore, prevede invece che l’amministrazione possa beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento solo in caso di presentazione della notizia di reato entro la decadenza ordinaria (quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il quinto in caso di dichiarazione omessa). Ne consegue che con le nuove norme, non avendo l’amministrazione comunicato la notizia di reato, essa non potrà più rettificare i periodi antecedenti al 2010. Tuttavia il contribuente, con ogni probabilità, dovrà spiegare la provenienza delle somme e, ove emergessero violazioni penali negli anni precedenti (si pensi a un versamento su un conto estero effettuato nel 2008 o nel 2009 per importi che possono configurare il reato di dichiarazione infedele) egli di fatto si autodenuncerebbe e l’ufficio sarebbe obbligato a comunicare la violazione penale (non ancora prescritta). Per evitare tale circostanza, nell’ultima versione del decreto potrebbe essere previsto che i contribuenti si avvalgano della collaborazione volontaria anche per anni già decaduti e beneficino della non punibilità (niente sanzioni né interessi).

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