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Questo articolo è stato pubblicato il 01 agosto 2015 alle ore 08:14.
Volontarietà, rapidità, efficacia, economicità, equità, trasparenza sono le parole chiave per leggere la nuova normativa in materia di Adr (alternative dispute resolution) per i consumatori approvata ieri dal governo in attuazione della direttiva europea 11/2013.
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, che ora dovrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, interviene per regolamentare le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Ue attraverso l’intervento di un organismo Adr.
Entra quindi anche nel lessico legislativo italiano l’acronimo di origine anglosassone ormai globalmente adottato per individuare quei procedimenti stragiudiziali di composizione delle liti civili diversi dal processo. La nuova normativa viene introdotta integrando e modificando il codice del consumo (decreto legislativo 206/2005): più precisamente l’articolo 141 viene sostituito e vengono inseriti altri nove articoli (dal 141-bis al 141-decies).
Accanto agli «organismi di mediazione» fanno ingresso nell’ordinamento gli «organismi Adr» che proporranno la risoluzione delle liti consumeristiche attraverso una procedura Adr e, a tal fine, dovranno essere iscritti negli appositi elenchi istituiti presso ciascuna autorità competente per le diverse materie. Queste ultime sono il ministero della Giustizia con il ministero dello Sviluppo economico per la mediazione in materia di consumo; la Consob per le controversie insorte tra investitori e intermediari per la violazione da parte dei secondi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza; l’Autorità per l’energia elettrica, il gas, il sistema idrico (Aeegsi), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e la Banca d’Italia per i rispettivi settori di competenza.
Il ministero dello Sviluppo economico è designato quale unico punto di contatto con la Commissione europea e, al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti, è istituito presso lo stesso ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo. I principi fondamentali cui dovranno uniformarsi tutti i sistemi di Adr sono quelli tesi a rendere tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie «indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque». Si prevede per questi procedimenti una durata massima di 90 giorni e dovranno essere gratuiti o disponibili a costi minimi per i consumatori.
Un punto nodale del decreto prevede che le parti potranno partecipare alle procedure Adr senza obbligo di assistenza legale (e tale norma riguarda anche la mediazione nel medesimo ambito di rapporti consumeristici). Inoltre, le parti dovranno essere informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma che possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura.
Vengono anche disciplinate le negoziazioni paritetiche derivanti dai protocolli di intesa stipulati tra le associazioni dei consumatori e le imprese o loro associazioni le quali, nate dall’esperienza italiana, sono state riconosciute come best practice dal Parlamento europeo.
Una novità particolarmente significativa riguarda la Consob che potrà istituire un sistema Adr sul modello dell’arbitro bancario finanziario (istituito nel 2009 presso la Banca d’Italia). Un procedimento di tipo decisorio, con un collegio composto in maniera tale da assicurare l’imparzialità e al tempo stesso la rappresentatività delle parti, al quale i professionisti dovranno aderire assicurando così l’efficace funzionamento del sistema.
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