Vent’anni di proposte e modifiche al Codice della strada non sono bastati a risolvere il problema dei costi di deposito per i veicoli sequestrati a carico dello Stato. Così ora, con un emendamento al decreto sicurezza, si cerca perlomeno di aggirarlo, riducendo al minimo possibile i casi in cui il mezzo viene materialmente tolto al proprietario e affidato a un deposito. Sistema analogo per il fermo amministrativo. La novità più evidente è che moto e motorini non saranno più portati subito in deposito: come gli altri veicoli, saranno lasciati al proprietario, che ne diventerà custode.
Il pacchetto riguarda il sequestro, la confisca amministrativa e il fermo amministrativo dei veicoli ed è stato aggiunto nel decreto (Dl 113/2018) dal Senato, in sede di conversione in legge. Appare probabile che entri in vigore così com’è: il testo ha passato il vaglio di Palazzo Madama con la questione di fiducia, per cui eventuali variazioni apportate nel passaggio che è in corso alla Camera creerebbero un caso politico.
L’emendamento introduce nel testo del Dl l’articolo 23-bis, che modifica il Codice della strada sostituendo integralmente gli articoli 213 e 214, ritoccando di conseguenza pochi dettagli del 214-bis e aggiungendo l’articolo 215-bis.
Nell’articolo 213 spicca l’abolizione del “doppio binario” tra ciclomotori e motocicli da una parte e tutti gli altri veicoli a motore dall’altra: per tutti scatterà l’affidamento al conducente o al proprietario, che dovrà assumere la custodia garantendo che il mezzo venga tenuto in un luogo nella disponibilità di questo soggetto (per esempio, il cortile di casa) o in un luogo non soggetto a pubblico passaggio (in sostanza, in un garage, a spese dell’interessato).
Dunque, lo Stato rinuncia alle cautele supplementari che aveva scelto in precedenza sui mezzi utilizzati anche dalla criminalità spicciola o da ragazzi a rischio (motorini truccati, senza targa o con targa alterata), che finora sono materialmente sottratti agli interessati: l’affidamento in custodia al conducente o al proprietario non garantiscono che il mezzo non venga utilizzato su strada. Certo, questo uso è vietato e punito, ma materialmente non è impossibile.
Quello che adesso lo Stato vuole assolutamente evitare è invece che l’interessato non assuma la custodia del veicolo, facendo scattare l’obbligo per le forze di polizia di portarlo in un deposito a spese dell’erario (il cui recupero è poi incerto). Così la pesante sanzione (circa 1.818 euro) finora prevista per chi la rifiutava è stata estesa a chiunque non la assuma. Quindi a chi, pur non rifiutandola, non è comunque in grado di assumerla, per esempio perché non riesce a trasportare il veicolo in un luogo idoneo. In sostanza, gli agenti faranno presente che è prevista questa sanzione, il che dovrebbe indurre l’interessato a moltiplicare gli sforzi per adempiere all’onere di custodia.
Tutto questo è malvisto dai titolari di depositi. E infatti l’Ancsa (la principale associazione della categoria) ha proclamato lo stato di agitazione, ricordando non solo il rischio che i veicoli affidati al proprietario possano sfuggire al divieto di utilizzo, ma anche che possano essere abbandonati (con conseguenti costi successivi per smaltirli come rifiuti) o sottratti alla confisca che normalmente dovrebbe scattare dopo il periodo di sequestro (con conseguenti mancati introiti per lo Stato).
L’Ancsa è anche preoccupata per la possibile incostituzionalità cinque di un’altra norma introdotta del Dl sicurezza sempre nell’articolo 213 per il caso in cui l’interessato non assume la custodia e il veicolo finisce quindi in un deposito autorizzato: i soli cinque giorni dopo i quali la proprietà del mezzo passa al titolare del deposito, se in questo lasso di tempo il proprietario non se lo riprende in custodia. Secondo l’Ancsa, questo è un periodo troppo breve per garantire che l’interessato sia pienamente a conoscenza della procedura in corso e del fatto che rischia di perdere un diritto costituzionalmente garantito come la proprietà del mezzo.
Tra le novità introdotte nell’articolo 213 sempre per limitare gli esborsi statali, c’è la precisazione che, se il sequestro viene eseguito da organi di polizia non statali e il proprietario non ne assume la custodia, le spese relative al deposito devono essere anticipate dal Comune (la liquidazione definitiva spetta poi alla Prefettura o, quando l’eventuale provvedimento di confisca è divenuto definitivo, all’agenzia del Demanio. Quindi alcuni Comuni con particolari difficoltà di cassa potrebbero di fatto rinunciare a far intervenire i propri vigili su infrazioni stradali gravi che comportano il sequestro.
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