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Dossier Così il Dl sicurezza frena sulla protezione internazionale

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    Dossier | N. 9 articoliDossier decreto sicurezza

    Così il Dl sicurezza frena sulla protezione internazionale

    Il decreto legge prevede anche numerose restrizioni al riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria).
    1.Tra i reati commessi dallo straniero che comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale sono inseriti ulteriori delitti (resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi, mutilazioni genitali femminili, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, furto aggravato dal porto di armi o narcotici, furto in abitazione aggravato dal porto di armi o narcotici, contrabbando di tabacchi, produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti e associazione per delinquere).

    2.L'eventuale rientro in patria dello straniero, anche momentaneo, può essere valutato caso per caso quale causa di cessazione della protezione internazionale.
    3.Si rende più difficile reiterare la domanda di asilo dopo un primo esito negativo e si velocizza l'esame delle domande reiterate o presentate alla frontiera.
    3.1. Non sono più autorizzati a rimanere in Italia i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento o perché la prima domanda reiterata era stata giudicata inammissibile o rigettata perché priva di nuovi elementi circa la situazione personale del richiedente o la situazione del suo Paese di origine o per cessazione o esclusione della protezione internazionale o per manifesta infondatezza.

    3.2. Le Commissioni territoriali entro cinque giorni dalla trasmissione da parte della questura della documentazione devono decidere a) sull'ammissibilità di una domanda già respinta che sia stata reiterata senza addurre nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine; b) sulla domanda presentata dallo straniero alla frontiera dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli in determinate zone di transito o di frontiera, che devono essere individuate con decreto del Ministro dell'interno, che può anche istituire fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali proprio per l'esame delle domande in frontiera (ma la direttiva UE prevede che l'esame in frontiera non sia ordinario per tutti gli ingressi illegali e che se non sia concluso entro 30 giorni la domanda deve essere inviata alle commissioni ordinarie).
    3.3. La domanda di protezione internazionale è inammissibile anche allorché sia reiterata durante l'esecuzione di un provvedimento di imminente allontanamento dal territorio nazionale del richiedente asilo (ma la direttiva UE esige che si preveda almeno un esame preliminare).
    3.4. La presentazione del ricorso giurisdizionale non sospende più né la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero dopo che sia stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento, né la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata senza addurre nuovi elementi in merito alle proprie condizioni personali o alla situazione del Paese di origine.

    4.Uno speciale procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale è instaurato su richiesta del Questore per l'esame della domanda del richiedente asilo indagato o condannato anche in primo grado per un reato di particolare gravità per il quale è consentita una più ampia durata delle indagini preliminari e ricorrono i presupposti del trattenimento. La Commissione territoriale deve provvedere nell'immediatezza all'audizione del richiedente e ad adottare contestuale decisione. In tali ipotesi, salvo il caso in cui la Commissione trasmetta gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, la decisione di rigetto comporta che il richiedente deve lasciare il territorio italiano, anche se presenti ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione. Queste ultime nuove norme appaiono incostituzionali per violazione del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla sentenza definitiva e perciò il Senato le sopprimerà.
    5.I richiedenti asilo nei medesimi luoghi in cui sono sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici (centri di primo soccorso e accoglienza o centri governativi di prima accoglienza o questure) possono essere sottoposti ad un nuovo trattenimento facoltativo per determinare o verificare la loro identità e cittadinanza, fino a 30 giorni e sotto il controllo giurisdizionale. La misura appare di assai dubbia costituzionalità perché non si precisano né i presupposti tassativi di eccezionale necessità e urgenza di tale trattenimento (che altrimenti sarebbe generalizzato perché di solito qualsiasi richiedente asilo fugge dal proprio Paese senza documenti), né le modalità del trattenimento (che peraltro dopo i primi 30 giorni può essere prorogato per ulteriori periodi fino a 1 anno, ma che deve svolgersi presso un centro di permanenza).
    Il Senato ha emendato il decreto-legge con due ulteriori drastiche restrizioni:
    1)Il Ministro degli affari esteri su proposta della Commissione nazionale per il diritto di asilo, sentiti i pareri delle organizzazioni internazionali ed europee, può approvare una lista di Paesi di origine sicuri, in cui i diritti umani e dei rifugiati siano effettivamente rispettati e non vi siano situazioni di violenza generalizzata o di conflitto, anche con esclusione di aree o di tipologie di persone. I provenienti da tali Stati saranno preventivamente dissuasi dal presentare la loro domanda di asilo che sarà trattata con procedura accelerata e comporterà per loro l'onere di provare la persecuzione o il danno grave e la non sospendibilità degli effetti del diniego in caso di presentazione di eventuale ricorso giurisdizionale;

    2)la domanda di protezione internazionale può essere rigettata allorché lo straniero possa fare effettivo rientro in altra zona del proprio Paese in cui possa soggiornare in condizioni di effettiva sicurezza rispetto al rischio di persecuzioni o danni gravi.
    Le misure fin qui illustrate sono quasi sempre consentite dalle direttive UE e sono già attuate in altri Stati UE, ma la loro esperienza dimostra che non disincentivano né l'immigrazione illegale, né la presentazione di domande di asilo pretestuose. Esse rischiano di diminuire ancor più il tasso di riconoscimento della protezione internazionale che in Italia nel 2017 era già molto inferiore (16%) rispetto alla media del 39% degli Stati dell'UE, il che potrebbe ancor più aumentare il già elevato contenzioso giudiziario e il tasso di riconoscimenti della protezione internazionale da parte dei giudici, che peraltro in Italia nel 2017 era meno elevato (26%) rispetto alla media (36%) degli altri Stati UE.
    Tali restrizioni si aggiungono all'importante soppressione dei permessi umanitari: è evidente una restrizione discutibile e sproporzionata del diritto di asilo e della libertà personale, con misure che non velocizzano davvero le procedure di rimpatrio in mancanza di accordi bilaterali e che perciò alla fine lasceranno in situazione di soggiorno irregolare un numero crescente di stranieri.
    Ciò aumenta e non diminuisce certo il senso di insicurezza di tutti.

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