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i fatti alla scuola diaz di genova

Scuola Diaz, Corte di Strasburgo condanna l’Italia per «tortura»

La Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per «torture» in relazione all'irruzione della polizia nella scuola Diaz di Genova durante il vertice del G8 del luglio 2001. Nella sentenza pubblicata dal tribunale di Strasburgo, si condanna l'Italia per i maltrattamenti subiti dal ricorrente, il manifestante veneto Arnaldo Cestaro, all'epoca 61enne, a cui è stato assegnato un indennizzo da 45.000 euro. L'Italia è stata anche condannata per non essersi dotata di una legislazione adeguata per punire il reato di tortura.

«Meno male che almeno su questo la Corte Europea non ha fatto altro che riconoscere la sentenza della Cassazione. Posso solo esprimere un giudizio di soddisfazione per il fatto che la Corte abbia riconosciuto che l'Italia aveva toccato il fondo»», ha commentato Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il ragazzo ucciso il 21 luglio del 2001 in piazza Alimonda durante gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nell'ambito del G8 di Genova.

Legge sulla tortura da due anni in Parlamento, entro il mese l’ok alla Camera
La Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per un reato che nell'ordinamento italiano ancora non c'è. La proposta di legge che introduce nel codice penale il reato di tortura è all'esame del Parlamento da quasi due anni: approvata dal Senato poco più di un anno fa, il 5 marzo 2014, dopo una discussione durata 8 mesi, ora è in seconda lettura alla Camera dove il 23 marzo scorso è approdata in Aula per la discussione generale. L'esame dovrebbe riprendere in settimana, dopo l'ok alla riforma del terzo settore, con i tempi contingentati e quindi certi e rapidi. Ma il testo, già modificato dalla commissione Giustizia di Montecitorio, dovrà tornare al Senato.

La proposta di legge si compone di sette articoli. Queste le novità: è inserita nel codice penale la fattispecie di tortura (art. 613-bis), che può essere commessa da chiunque (reato comune), ed è punita con la reclusione da 4 a 10 anni; sono previste alcune aggravanti, tra cui quella per fatto commesso da un pubblico ufficiale: in questo caso la reclusione va da 5 a 12 anni; aumento fino a 1/3 della pena si hanno se vengono causate lesioni personali e lesioni personali gravi; aumento della metà della pena se le lesioni personali sono gravissime; il testo prevede anche l'aggravante ad effetto speciale (30 anni di reclusione), derivante dall'avere provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura.

È inserito inoltre nel codice penale il delitto di istigazione a commettere la tortura, reato proprio del pubblico ufficiale: la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. Il provvedimento stabilisce anche che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale. Sono raddoppiati i termini di prescrizione per il delitto di tortura; è vietato espellere o respingere extracomunitari quando si supponga che, nei Paesi di provenienza, siano sottoposti a tortura; è esclusa l'immunità diplomatica dei cittadini stranieri indagati o condannati nei loro Paesi di origine per il delitto di tortura.

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