Sì del Consiglio dei ministri, in via preliminare, all’atteso decreto legislativo che corregge cinque decreti attuativi del Jobs Act. Le modifiche più attese riguardano il lavoro accessorio, i cosiddetti voucher. Innanzitutto viene garantita «la piena tracciabilità dei voucher». Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente si prevede in particolare «che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione».
Gli obblighi dei committenti agricoli
I committenti imprenditori agricoli «sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione».
Lavoro agricolo senza limite di 2mila euro
Il decreto «esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente». L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro). Tra le modifiche al Jobs act anche il cambio di denominazione dell’Isfol, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, che si trasforma in Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp), nome «maggiormente corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall’Istituto».
Poletti: con tracciabilità lotta all’illegalità
Soddisfatto per il varo del Dlgs il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che lo addita ad esempio dell’impegno del governo «a combattere ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e a colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese». «Alla misura approvata oggi- aggiunge Poletti- affiancheremo un aumento dei controlli specifici, grazie alla razionalizzazione delle attività ispettive resa possibile dalla costituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, applicheremo la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente, da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui venga omessa la comunicazione».
Confesercenti: bene stretta su voucher ma no a demonizzazione
Confesercenti plaude al varo del primo decreto legislativo correttivo del Jobs Act in materia di voucher sottolineando lo sforzo del governo nel contrastare l’uso impropro dello strumento «senza creare ostacoli burocratici eccessivi per le imprese». E l'obbligo di comunicazione via sms in particolare «è un adempimento certamente sostenibile, soprattutto in confronto alle altre complicazioni burocratiche che gli imprenditori affrontano abitualmente nello svolgimento della propria attivita». L'auspicio, conclude una nota dell’associazione imprenditoriale,, «è che in questo modo si possa porre fine all'eccesso di polemiche sorto intorno allo strumento. La demonizzazione dei voucher, però - avverte Confesercenti - non giova a nessuno: i buoni lavoro sono utili sia alle imprese, soprattutto nella gestione dell'attivita' non programmabile, in particolare nei settori di commercio turismo e servizi, sia ad un'importante quota di lavoratori».
Sì alla solidarietà “espansiva” dopo 12 mesi di quella “difensiva”
Un’altra modifica al Jobs Act approvata in via preliminare dal Cdm riguarda nello specifico il decreto attuativo della riforma del mercato del lavoro n. 148/2015. Il ritocco inserisce nel provvedimento la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove competenze. La trasformazione, spiega il governo «può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del primo gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi». La trasformazione, prosegue una nota diffusa da palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri, «non può prevedere una riduzione d'orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione salariale originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell'accredito contributivo figurativo».
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