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SIMULAZIONI DEL SOLE

Pensioni, i conti dell’Ape: test-convenienza sull’uscita anticipata dal lavoro

Il percorso per accedere all’anticipo pensionistico inizierà dal possesso di tre requisiti, ricordati nel verbale siglato ieri da governo e sindacati: almeno 63 anni di età; maturazione dei requisiti per l’assegno di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; importo della pensione non inferiore a un certo limite, ancora da mettere nero su bianco.

Potrà essere richiesta in tre situazioni: per scelta del lavoratore che, pur non essendo in difficoltà, vuole lasciare l’impiego (Ape volontaria); per i lavoratori in condizioni di maggior bisogno, quali disoccupazione, problemi di salute, necessità di assistere famigliari (Ape social); in caso di crisi di azienda o comunque per facilitare il turnover dei dipendenti (Ape aziendale).

L’Ape, nella sostanza, è un prestito erogato in rate mensili da una banca in favore del pensionando, a copertura del periodo che intercorre tra l’anticipo e la maturazione vera e propria della pensione, che scatta al raggiungimento dei requisiti standard per la vecchiaia. Una volta giunti al traguardo della vecchiaia, terminerà l’erogazione del prestito e inizierà la fase del rimborso dello stesso, in rate mensili, per i seguenti venti anni (indipendentemente dalla durata dell’anticipo).

Tutta l’operazione comporta dei costi. Tra questi c’è il prestito, per il quale, sulla base delle indicazioni emerse nei mesi scorsi, si può ipotizzare un tasso annuo nominale del 3 per cento. C’è anche il premio assicurativo che deve essere stipulato a copertura del rischio di premorienza del lavoratore-pensionato e che può essere ipotizzato pari al 30% del valore dell’Ape. Inoltre c’è un “costo previdenziale” determinato dal fatto che si rinuncia a versare l’ultimo periodo di contributi. Questo determina una riduzione permanente dell’importo della pensione rispetto a quello a cui si avrebbe diritto se si continuasse a versare i contributi fino al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia.

Come evidenziato negli esempi a fianco, nella fase di anticipo l’assegno sarà inferiore alla pensione teorica a contributi pieni perché, sempre stando alle indicazioni emerse, l’importo massimo che si potrebbe chiedere dovrebbe essere il 95% della pensione. Una volta raggiunto il diritto per il trattamento di vecchiaia, questo sarà ridotto per via dei contributi non versati e per il “peso” della rata mensile del prestito da restituire. Questi ultimi due oneri, nel caso dell’Ape social, cioè per i lavoratori in difficoltà, sarebbero interamente a carico dello Stato (almeno fino a un determinato importo dell’anticipo). Quindi il pensionando subirebbe solo la penalizzazione determinata dal mancato versamento dei contributi nel periodo di anticipo.

Se l’Ape è una scelta volontaria, tutti gli oneri saranno a carico del lavoratore, mentre nel caso di Ape aziendale l’impresa può contribuire a coprire i costi tramite il versamento di contributi che andranno a determinare un incremento della pensione che compenserà l’onere dell’anticipo. Rispetto alle ipotesi circolate finora, nel verbale di ieri si ipotizza di ricorrere a questo strumento per favorire il turnover del personale, che è una situazione più ampia della mera crisi aziendale, dato che anche in un momento di buona salute un’impresa può decidere di favorire l’ingresso di nuovi dipendenti in sostituzione di quelli prossimi alla pensione.

Dal punto di vista operativo, l’Inps dovrebbe svolgere un ruolo centrale in quanto dovrebbe certificare il diritto all’anticipo, l’importo minimo richiesto e gestire l’erogazione del prestito e l’assicurazione, le cui caratteristiche dovranno rispettare le condizioni di miglior favore individuate in una convenzione stipulata tra le banche e le società assicuratrici aderenti all’iniziativa e il ministero dell’Economia e delle finanze.

Il peso dell’Ape, in caso di uscita volontaria, potrà essere ridotto ricorrendo a un anticipo della pensione integrativa, qualora si abbia accumulato un capitale nel “secondo pilastro”. Il governo, infatti, dovrebbe modificare il quadro normativo in modo da consentire l’utilizzo degli importi accumulati anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile. Questa rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) dovrebbe poter essere affiancata all’Ape o addirittura sostituirla interamente. Per favorire questo nuovo utilizzo della previdenza complementare sarà ridotta la tassazione ora prevista sugli anticipi, allineandola a quella applicata alla pensione integrativa.

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