Multe sì, multe no. Alla fine del giro di roulette tra i tecnici dell’amministrazione finanziaria e quelli di Palazzo Chigi la pallina si sarebbe fermata sul sì: le sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della strada recapitate da Equitalia a casa degli automobilisti indisciplinati potranno essere rottamate. Non solo. Per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, i cittadini interessati dovranno presentare un’istanza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della procedura. Inoltre, chi ha rateizzato il proprio debito con Equitalia potrà accedere alla cancellazione della cartella solo se in regola con tutti i versamenti in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Fanno eccezione i contribuenti che si sono visti concedere la rateizzazione alla data del 1° ottobre scorso.
Sono solo alcune delle ultime novità che emergono dalla messa a punto della norma con cui il Governo punta a recuperare una buona parte dei circa 51 miliardi di euro iscritti a ruolo e rimasti in magazzino scontando sanzioni, interessi di mora, ulteriori sanzioni e somme aggiuntive. Ma andiamo con ordine.
Multe stradali
Il Governo alla fine ha detto sì. Le cartelle esattoriali con le multe di comuni e province per le violazioni al codice della strada possono essere rottamate pagando solo l’importo previsto dalla violazione al codice della strada senza ulteriori interessi e sanzioni. Ma si tratta comunque di un via libera condizionato. Sui ruoli emessi da regioni, province, anche autonome, città metropolitane e comuni, la definizione agevolata può essere richiesta dai contribuenti solo se l’ente locale ha espressamente deliberato la sua adesione alla procedura. Il che vorrà dire che oltre alle multe potranno essere sanati anche eventuali debiti per imposte comunali come le vecchie Ici o Tasi, o ancora le imposte sui rifiuti. E questo anche se il comune o la regione riscuotono in proprio. La delibera di adesione va pubblicata sul sito internet istituzionale dell’ente creditore entro 30 giorni dalla pubblicazione della nuova norma. La stessa delibera degli enti locali dovrà essere inviata all’agente della riscossione nei successivi trenta giorni.
Le esclusioni
Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata le cartelle il cui capitale è formato dall’Iva all’importazione, il recupero di aiuti di Stato, i crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei conti, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
La domanda di adesione
L’adesione alla rottamazione delle cartelle è su richiesta del contribuente. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della procedura agevolata il debitore dovrà manifestare a Equitalia la sua intenzione di avvalersi della procedura. Per farlo dovrà utilizzare un modello ad hoc che l’agente della riscossione dovrà rendere pubblico sul suo internet. In quella sede dovranno essere indicate le modalità di pagamento scelte dal cittadino: in unica soluzione o in tre rate bimestrali di uguale importo. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della procedura, Equitalia comunica ai debitori che hanno presentato l’istanza l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, di quelle delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza dei ratei. L’ultima rata di pagamento, salvo ripensamenti dell’ultima ora, non potrà comunque andare oltre il 15 dicembre 2017.
Decadenze e stop a ipoteche
Saltare un pagamento o farlo in ritardo può comportare la decadenza dalla procedura agevolata e riprenderanno a correre i termini di prescrizione e decadenza per il recupero di tutte le somme iscritte a ruolo. E in questo caso si resta anche esclusi da una nuova rateizzazione.
L’adesione alla rottamazione delle cartelle non consente all’agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive, iscrivere ipoteche o utilizzare le “ganasce fiscali”. Allo stesso tempo Equitalia non può proseguire con le procedure di recupero coattivo già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Nessuno stop, invece, ad ipoteche e fermi amministrativi in corso.
Come e dove si paga
Per pagare e chiudere una volta per tutte i conti con l’agente della riscossione il debitore può scegliere tre strade diverse: la domiciliazione bancaria che dovrà indicare nell’istanza di adesione; con i bollettini precompilati allegati alla comunicazione di risposta inviata dell’agente della riscossione con la rideterminazione degli importi dovuti; direttamente allo sportello.
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