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Paperoni, ecco l’imposta fissa per chi sposta la residenza in Italia

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Paperoni, ecco l’imposta fissa per chi sposta la residenza in Italia

Un vero e proprio test per capire se si rientra o meno nel nuovo regime dei Paperoni. È quanto prevede il provvedimento con cui l’agenzia delle Entrate ha fatto partire al regime previsto dall’ultima legge di bilancio per attrarre capitali dall’estero. Il provvedimento contiene, infatti, una check list da accompagnare all’istanza di interpello che consente una valutazione preventiva del Fisco sull'ammissibilità al regime: si paga un’imposta fissa di 100mila euro sui redditi prodotti all’estero con la possibilità di estendere la possibilità dell’imposta fissa (il termine flat tax è improprio, si tratta di un’imposta capitaria) anche ai familiari (in questo caso l’imposta fissa è di 25mila euro). Il versamento del forfait deve essere effettuato in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per i redditi prodotti in Italia, invece, precisa l’Agenzia delle Entrate, si applicano le aliquote ordinarie Irpef previste nel nostro Paese.

I soggetti interessati

Al regime dei paperoni possono essere ammessi i contribuenti persone fisiche (quindi non le società) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Non devono, però, essere state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva colpisce i redditi prodotti all'estero mentre non si applica alle plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione.

Come si aderisce
I contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È possibile, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Direzione centrale Accertamento dell'agenzia delle Entrate. La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell'istanza il contribuente dovrà indicare:
•i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
•lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
•la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
•gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L’opzione

Il contribuente dovrà anche indicare la sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime, compilando una check list. L'opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello. La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia. L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità.

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