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Bankitalia: ecco la procedura per la nomina del Governatore

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Bankitalia: ecco la procedura per la nomina del Governatore

Palazzo Koch
Palazzo Koch

C’è una precisa procedura per la nomina del governatore della Banca d’Italia. È necessario un decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. La procedura è stabilita dall’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che detta “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.

In carica per sei anni
La carica del Governatore, che fino al 2005 era senza limite di mandato, in base all’articolo 19 della legge 262/2005, dura sei anni ed è rinnovabile una sola volta. Identica la durata dell’incarico per i membri del Consiglio superiore della Banca d’Italia.

Visco nominato con decreto 24 ottobre 2011 dopo le dimissioni di Draghi
L’attuale Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2011 n. 253, a seguito delle dimissioni di Mario Draghi, nominato presidente della Banca centrale europea a decorrere dal 1° novembre 2011. Dopo il parere favorevole del Consiglio superiore della Banca d’Italia e la deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2011, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri (che all’epoca era il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi), il provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011. È stato firmato dal presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, all’epoca capo dello Stato e dall’allora premier Silvio Berlusconi.

Il primo governatore fu Bonaldo Stringher nel 1928
La Banca d'Italia nacque il 1° gennaio 1894 e all'inizio la massima carica era quella di direttore generale. Fino al 1899 il direttore e i suoi due vice costituivano un Collegio di direzione. Poi lo statuto approvato nel 1899 abolì il Collegio di direzione e ridusse da due a uno i vice direttori generali. Il Direttorio fu istituito con la riforma statutaria del 1928 prevedendo un governatore e, a lui subordinati, un direttore generale e un vice direttore generale. Il primo governatore fu Bonaldo Stringher. Nel 1969 i vice tornarono a essere due. Con la legge 262/2005 il Direttorio è configurato come un organo collegiale composto dal governatore, dal direttore generale e dai vice direttori generali.

Dieci i governatori
L’attuale governatore Ignazio Visco è il decimo al vertice della Banca d’Italia. Il primo a essere nominato governatore è stato Bonaldo Stringher (1928 - 1930), seguito da Vincenzo Azzolini (1931 - 1944), Luigi Einaudi (1945 - 1948), Donato Menichella (1948 - 1960), Guido Carli (1960 - 1975), Paolo Baffi (1975 - 1979), Carlo Azeglio Ciampi (1979 - 1993), Antonio Fazio (1993 - 2005), Mario Draghi (2005 - 2011).

Le funzioni del Governatore
L’articolo 25 dello Statuto della Banca d’Italia prevede che il Governatore rappresenti la Banca d’Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Ha le competenze e i poteri riservati ai membri degli organismi decisionali della Bce previsti dal Trattato e dallo statuto del Sebc (Sistema europeo di banche centrali). Dispone, sentito il direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali. Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al Consiglio le informazioni previste dall’articolo 19 sui fatti rilevanti dell’amministrazione della Banca e in particolare: sugli indirizzi strategici aziendali; sul consuntivo annuale degli impegni di spesa; sui risultati degli accertamenti ispettivi interni; sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale. Al Governatore è anche rimesso tutto quanto nella legge o nello statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore o al direttorio.

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