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Condono fiscale, ecco dove resta (per ora) lo scudo sui capitali…

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IL DECRETO Al SENATO

Condono fiscale, ecco dove resta (per ora) lo scudo sui capitali esteri

A volte ritornano, o meglio restano. Il riferimento alle mini-patrimoniali su immobili (Ivie) e attività finanziarie (Ivafe) all’estero è sparito dalle norme sulla dichiarazione integrativa speciale ma non del tutto dalla pace fiscale. L’articolo 1 del decreto (Dl 119/2018) fa infatti ancora riferimento alle due imposte. La sanatoria interessata è quella dei processi verbali di constatazione (pvc) , ossia quando il contribuente ha già ricevuto un rilievo dall’amministrazione finanziaria su qualcosa che non va nei suoi “comportamenti” fiscali. Una norma su cui il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato già un intervento correttivo dal suo profilo Facebook, riportando un lancio dell’agenzia di stampa Public policy: «Ovviamente in Parlamento - ha assicurato con post scriptum il vicepremier - modificheremo il testo».

Lo stop sulla dichiarazione integrativa

Proprio la possibilità di sanare anche le imposte relative a immobili e attività finanziarie all’estero era stato uno dei punti che aveva portato a nuovo confronto politico tra le forze di maggioranza e alla convocazione del nuovo Consiglio dei ministri di sabato 20 ottobre. Alla fine nel testo pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» martedì scorso (23 ottobre) almeno nella parte relativa alla dichirazione integrativa speciale (l’ormai “famoso” articolo 9) il riferimento alle due imposte estere è stato eliminato. E non solo, perché la norma finale riporta espressamente che la «la procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato».

Le soglie dell’integrativa speciale

Intanto, alla vigilia dell’incardinamento del testo in commissione Finanze a Palazzo madama dove da martedì 30 ottobre prenderanno il via le audizioni, i tecnici del servizio studi di Camera e Senato chiedono di valutare «l’opportunità di chiarire in via esplicita se il limite complessivo di 100mila euro di imponibile
annuo vada rapportato al cumulo di imposte e contributi oggetto di dichiarazione integrativa, ovvero - si legge nel servizio studi in merito all’articolo 9 - se sia riferibile a ciascuno di essi».

I tecnici chiedono anche di valutare «l’opportunità di chiarire gli effetti della dichiarazione integrativa ai fini dell’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto di integrazione».

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