Il decreto legge sicurezza e immigrazione 113/2018 arriverà in Aula a palazzo Madama lunedì 5 novembre. Poi il Senato, «toccando ferro» e «se non ci sono sorprese» - per dirla con le parole del vicepremier Matteo Salvini - dovrebbe approvarlo «fra martedì e mercoledì». Più che probabile il ricorso al voto di fiducia, anche per le molte richieste di voto segreto , dopo lo stop and go in commissione Affari costituzionali (e Bilancio) su emendamenti e coperture, soprattutto per le tensioni interne al M5S dovute all'”ala ribelle” guidata dai senatori Paola Nugnes e Gregorio De Falco. Terminato il passaggio al Senato toccherà alla Camera, con approdo in Aula già fissato dalla Capigruppo a partire dal 23 novembre.
Il decreto-legge si articola in tre parti (un quarto capitolo si occupa delle disposizioni finanziarie e finali) in materia di immigrazione, sicurezza pubblica e organizzazione del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata. Il tema più controverso del provvedimento è senz'altro quello dell'immigrazione.
L’abrogazione del permesso di soggiorno “umanitario”
La novità più rilevante consiste nell'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che finora
poteva essere concesso dal Questore nei casi in cui ricorrano «seri motivi» (soprattutto di carattere umanitario) o quando
la Competente commissione territoriale respinga la domanda di protezione internazionale ma confermi comunque la sussistenza
di «gravi motivi di carattere umanitario». Tale permesso aveva la durata di 2 anni e consentiva l'accesso al lavoro, al servizio
sanitario nazionale, all'assistenza sociale e all'edilizia residenziale.
Cinque permessi di soggiorno “speciali”
Il Dl 113 punta a rendere eccezionali le ipotesi di protezione umanitaria, sostituendo i permessi di soggiorno per motivi
umanitari con cinque tipi di permessi di soggiorno molto più “tipizzati”. Si tratta dei permessi per “protezione speciale” (1 anno, rinnovabile); “per calamità” (6 mesi, rinnovabile); “per cure
mediche” (1 anno, rinnovabile); “per atti di particolare valore civile” (rilasciabile su indicazione del ministro dell'Interno);
“per casi speciali” (nelle altre ipotesi in cui fino ad oggi era rilasciato un permesso per motivi umanitari).
Superamento dello Sprar e nuove commissioni territoriali
Il “pacchetto immigrazione” del decreto prevede poi la drastica riduzione dell'accoglienza del Sistema “diffuso” dei protezione
per richiedenti asilo e rifugiati in Italia (lo Sprar, gestito con i Comuni) a favore dei Cas (Centri di accoglienza secondaria).
In arrivo anche l'ampliamento dei reati, anche di «particolare allarme sociale» che, in caso di condanna definitiva, comportano
il diniego e la revoca della protezione internazionale. Tra questi, la mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a
pubblico ufficiale, e le lesioni personali gravi e il furto aggravato dal porto di armi o narcotici. Presenti anche una serie
di misure collaterali per velocizzare le procedure di registrazione e gestione dei migranti, come l'istituzione a partire
dal 1° gennaio 2019 di 10 nuove Commissioni territoriali per lo smaltimento delle domande di asilo pendenti e l'assunzione
al Viminale di altri 172 funzionari per la gestione delle pratiche di immigrazione arretrate.
Staus rifugiato del clandestino, domanda respinta se non «tempestiva»
Un controverso emendamento del Governo ha poi portato all'adozione della lista dei Paesi sicuri prevista dalle Direttive Ue,
con l'obiettivo di poter esaminare con procedura accelerata le domande d'asilo e velocizzare al tempo stesso le procedure
per le riammissioni e i rimpatri nei Paesi terzi. Aggiornato anche il Dlgs 25/2008 sulle norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. In base a nuovo articolo 28 ter, la
domanda per ottenere lo status di rifugiato, precondizione per una serie di diritti, tra i quali l'asilo, deve essere considerata
manifestamente infondata quando il richiedente sia «entrato illegalmente nel territorio nazionale», o vi abbia prolungato
illegalmente il soggiorno «e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze
del suo ingresso».
“Daspo sportivo” esteso e stretta contro i blocchi stradali
Nel decreto Sicurezza (oltre 40 articoli) trovano posto anche molte misure sul fronte controllo del territorio e contrasto
alla criminalità. Tra queste spiccano l'estensione del “Daspo sportivo” anche agli indiziati per reati di terrorismo e la
possibilità di applicare il Daspo urbano anche nei presidi sanitari (un effetto delle aggressioni a medici negli ospedali
degli ultimi mesi) e in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli (articoli 20 e 21). Reintrodotto
il reato di blocco stradale (compresa anche l'ostruzione o l'ingombro dei binari), oggi sanzionato a titolo di illecito amministrativo.
L’nasprimento delle pene è notevole: a regime sarà punibile con pene da 1 a 6 anni (articolo 23).
Taser alla Polizia locale e giro di vite sulle occupazioni
L'articolo 19 rende possibile la «sperimentazione di armi ad impulsi elettrici», le cosiddette pistole Taser, da parte delle
Polizie municipali (articolo 19). Gli agenti locali potranno anche accedere al centro elaborazioni dati del Viminale per
verificare durante i controlli su strada l’identità di eventuali ricercati (articolo 18). Una stretta riguarderà anche il
reato di invasione di terreni o edifici: prevista infatti la reclusione fino a 4 anni per chi organizza o promuove “invasioni
di terreni o edifici”, con multe che potranno arrivare fino a 2.064 euro. Contro chi promuove o organizza le occupazioni gli
inquirenti potranno anche fare ricorso alle intercettazioni telefoniche (articoli 30 e 31). Infine, sarà liberalizzata la vendita dei beni sequestrati ai mafiosi, ampliando la platea dei possibili acquirenti (articolo 36).
Controlli per il noleggio furgoni e baccialetto elettronico per gli stalker
Nel decreto, sempre in tema di controllo del territorio e del contrasto dei reati di maggiore allarme sociale, trova spazio
anche una norma per regolamentare il noleggio di autoveicoli (articolo 17) in funzione anti terrorismo. Dopo i vari espisodi
di attentati portati a termine con l’utilizzo di furgoni a noleggio, i gestori delle attività di autonoleggio dovranno comunicare
i deti identificativi dei clienti al Ced interforze per verificaree /tramite un alert) se a loro carico risultino precedenti
specifici o segnalazioni delle forze di Polizia. La’rticolo 16 estende invece la possibilità di ricorrere ai braccialetti
elettronici anche per controllare i movimenti dei soggetti sottoposti alla misura di allontanamento dalla casa familiare connessa
al reato di maltrattamenti o di atti persecutori (il cosiddetto stalking).
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