È boom di domande di asilo respinte. In base agli ultimi dati forniti dal Viminale il trend è costante. Lo scorso ottobre,
su 8.925 decisioni prese dalle commissioni territoriali, ben 6.634 (il 75%, ossia tre su quattro) sono state di diniego della
domanda esaminata. La percentuale di domande respinte era stata del 72% a settembre e del 59% ad agosto.
In calo i permessi per protezione umanitaria
Da registrare, contemporaneamente, il drastico calo dei permessi di soggiorno per protezione umanitaria, cancellati dal decreto
sicurezza (approvato dal consiglio dei ministri il 24 settembre e dal Senato il 7 novembre con voto di fiducia) ora all’esame
della Camera. A ottobre sono stati 1.105 (il 12% del totale delle decisioni) rispetto ai 1.619 di settembre (il 17%), i 1.556
di agosto (26%) e i 1.680 di luglio (22%).
I permessi «speciali»
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari era previsto dal Testo unico in materia di immigrazione del 1998. Al suo posto
sono stati introdotti dal decreto sicurezza “permessi speciali”. Sono cinque le fattispecie previste:
1) Il permesso per “protezione speciale”, della durata di 1 anno rilasciato su richiesta della Commissione territoriale per la protezione internazionale allorché
non riconosca allo straniero lo status di rifugiato o dallo status di protezione sussidiaria, ma ritenga impossibile il suo
allontanamento per il rischio di subire persecuzioni o torture;
2) il permesso “per calamità”, della durata di 6 mesi, rilasciato e rinnovato allo straniero che non possa rientrare nel Paese di appartenenza in condizioni
di sicurezza a causa di una “situazione di contingente eccezionale calamità;
3) il permesso “per cure mediche” rilasciato allo straniero che documenti di versare in “condizioni di salute di eccezionale gravità” che impediscano il rimpatrio
senza ledere la sua salute;
4) il permesso “per atti di particolare valore civile”, rilasciabile su indicazione del Ministro dell'Interno;
5) permessi di soggiorno “per casi speciali”, rilasciati in altre ipotesi in cui finora era rilasciato un permesso per motivi umanitari: a) protezione sociale delle
vittime di delitti oggetto di violenza o grave sfruttamento che sono in pericolo per avere collaborato o essersi sottratte
ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e partecipino ad un programma di assistenza e integrazione sociale; b) vittime
di violenza domestica che denuncino l'autore del reato; c) particolare sfruttamento lavorativo su denuncia del lavoratore
sfruttato che denunci il datore di lavoro.
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