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Pensioni quota 100, per le prime uscite bisognerà aspettare la…

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DOPO L’INCONTRO CONTE-JUNCKER

Pensioni quota 100, per le prime uscite bisognerà aspettare la primavera

Se l’accordo Roma-Bruxelles sul 2,04% di deficit sarà confermato, la riforma delle pensioni “quota 100” potrà dirsi oramai definitiva. L’anno prossimo la spesa in più per finanziare le nuove anzianità con requisiti minimi a 62 anni e 38 di contributi si fermerà a 4,7 miliardi, per poi salire a 8 nel 2020 e 7 nel 2021, secondo quanto si sarebbe definito nella mediazione finale tra governo e Commissione europea. La platea di beneficiari dovrebbe ridursi (si parla ora di 315mila lavoratori) con un’adesione non superiore all’85% degli aventi diritto, sempre secondo le previsioni governative, che non collimano con quelle dell’Inps. E la crescita della spesa dovrebbe essere graduata da sistema di posticipi e disincentivi che accompagneranno la nuova misura, sperimentale per tre anni con la prospettiva, per ora solo dichiarata, di introdurre un requisito unico di anticipo a prescindere dall’età a 41 anni entro la fine della legislatura.

GUARDA IL VIDEO - Conte a Juncker: deficit 2,04%, ma restano reddito e quota 100

Quota 100, si parte in primavera
Le nuove anzianità dovrebbero essere varate per decreto legge subito dopo l’approvazione della legge di Bilancio, anche se resta aperta l’ipotesi di un emendamento in Senato. I primi neo-pensionati quotisti potrebbero incassare l’assegno verso la primavera, visto che il meccanismo delle finestre prevede un posticipo di 3 mesi dalla maturazione del requisito per i privati e di 6 mesi per i dipendenti pubblici (3 mesi di preavviso di ritiro + 3 mesi di finestra) i quali potrebbero cominciare a uscire da giugno. Previsto il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro oltre i 5mila euro netti l’anno fino a un massimo di cinque anni.

Proroga di Ape sociale e Opzione donna
Le due sperimentazioni, che consentono uscite anticipate per una serie di categorie disagiate e per le lavoratrici con 35 anni di contributi, vengono prorogate di un anno. Per le donne la possibilità di ritiro anticipato con ricalcolo contributivo della pensione varrà per le nate fino al termine del 1959. L’Ape sociale, ovvero l’indennità-ponte fino a 1.500 euro per 12 mensilità per lavoratori con 63 anni in situazioni di difficoltà (disoccupazione, invalidità, carichi familiari) e con 30 o 36 anni di contributi, a seconda della loro situazione di bisogno, resta valida fino alla fine del 2019. Nulla cambia per l’Ape volontaria o aziendale, sperimentali fino alla fine del 2019 già a legislazione vigente.

Nella scuola il regime speciale
L’avvio di quota 100, ma anche la proroga di Opzione donna, avranno un effetto differenziato per il personale della scuola, soggetto da sempre alla disciplina speciale che definisce i termini di pensionamento sulla base del calendario scolastico. Chi maturerà i nuovi requisiti prima del 31 marzo 2019 potrà andare in pensione a settembre. Chi, invece, maturerà i requisiti dopo il 31 marzo potrà andare in pensione solo dal settembre 2020.

In entrambi i casi la domanda di pensionamento (con 62 anni e 38 di versamenti per quota 100 o con 58 anni e 35 per Opzione donna) dovrà essere presentata entro il 31 marzo. La stessa scansione vale per gli altri canali di uscita: se per esempio si sceglie la pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 e 10 mesi per gli uomini, si va in pensione a settembre se si matura il requisito entro marzo, nel settembre del 2020 se dopo. Per gli insegnanti, nel caso di pensionamento un anno dopo, potrà scattare il trasferimento a servizio amministrativo per consentire alla scuola la sostituzione in classe e la continuità didattica.

Piloti e hostess
Per gli iscritti al fondo volo, ovvero per i piloti, gli assistenti di volo e i tecnici di volo, il requisito anagrafico per accedere alla pensione sarà ridotto di sette anni per gli anni 2019 e 2020 e quindi si fermerà a 60 anni a fronte dei 67 previsti per il resto dei lavoratori. Così emerge dalla bozza di provvedimento sulla previdenza (quota 100). «Per gli anni 2019 e 2020, la riduzione del requisito anagrafico previsto dall’articolo 3 comma 7, lettera a) del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 (cinque anni, ndr) è elevato a 7 anni”.

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