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REGIONALI Del 24 marzo

Regionali Basilicata, no al voto disgiunto e sì alla doppia preferenza: ecco come si vota

No al voto disgiunto. Sì alla doppia preferenza di genere. Croce solo sulla lista, solo sul nome del candidato presidente o su tutti e due. Soglia di sbarramento al 3% per le liste singole e all’8% per le coalizioni. In Basilicata il 24 marzo, dalle 7 alle 23 (subito dopo inizierà lo spoglio delle schede), si eleggeranno il nuovo presidente della Regione, più 20 consiglieri regionali. Il sistema di voto garantisce all’elettore tre opzioni, ognuna con un effetto diverso. GUARDA IL VIDEO /Regionali in Basilicata, come si vota e gli errori da evitare

Si vota su un’unica scheda
Come in altre Regioni, la votazione per l’elezione del presidente della Regione e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda riporta nome e cognome dei candidati alla carica di presidente, nonché i contrassegni delle liste (o della lista singola) che lo appoggiano, affiancati da due righe per esprimere l’eventuale voto di preferenza.

Fac simile della scheda per le regionali in Basilicata (circoscrizione Potenza)

Opzione voto solo al candidato presidente
Si può votare per il candidato presidente. In questo caso, il voto non si estende alle liste collegate (o alla lista singola collegata). Un meccanismo diverso rispetto a quello con cui si è votato nelle politiche del 4 marzo 2018, dove il voto dato solo al candidato nel collegio uninominale si estendeva anche alle liste, in proporzione ai voti da queste ottenuti.

Il voto a presidente e a una lista collegata
Si può votare per un candidato presidente e per una lista, tracciando un segno sul nome del candidato presidente e un segno sul simbolo della lista collegata (o una sola delle più liste collegate). In questo caso, l’elettore sceglie di premiare non solo il candidato governatore, ma anche una delle liste che lo appoggiano (una opzione che ha tanto più valore quando a sostenere un aspirante presidente della Regione ci siano più partiti). Il voto dato a più liste collegate allo stesso candidato presidente verrà attribuito solo a quest’ultimo.

GUARDA IL VIDEO - Europee, Regionali e Comunali: i nove appuntamenti elettorali nel 2019

Croce solo sulla lista e no al voto disgiunto
Nel caso in cui l’elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di presidente della Regione con la stessa collegato. A differenza della Sardegna, ma come in Abruzzo, in Basilicata non c’è la possibilità del voto disgiunto: non si può votare per una lista e allo stesso tempo mettere la croce sul nome di un candidato governatore non appoggiato dalla stessa lista, pena l’annullamento del voto.

Possibile la doppia preferenza di genere
L’elettore ha la possibilità di scrivere, accanto al simbolo di una lista, due nomi di candidati consiglieri regionali a cui vuole esprimere la propria preferenza. Tuttavia, i due candidati devono essere di sesso diverso (uno maschio e uno femmina), altrimenti la seconda preferenza viene annullata. Il voto di preferenza è “prevalente”: se si scrive il nome di un candidato consigliere sullo spazio di una lista diversa, il voto è attribuito al candidato consigliere e alla lista che lo sostiene.

L’attribuzione dei seggi
Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 20 (a questi si aggiunge il presidente della Regione eletto). Risulta eletto il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Tra i 20 consiglieri regionali è compreso di diritto il candidato presidente della Regione secondo classificato. Il territorio è suddiviso in 2 circoscrizioni elettorali: Potenza esprime 13 seggi, Matera 7.

Le tre soglie di sbarramento
Vengono ammesse alla ripartizione le liste non coalizzate che abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti su base regionale e le liste che fanno parte di una coalizione che abbia ottenuto almeno l’8%. Se la coalizione non ottiene almeno l’8% passano comunque quelle liste del gruppo con almeno il 4%.

Premio di maggioranza graduale
Se il candidato presidente eletto ottiene almeno il 40% dei voti, le liste che lo appoggiano si vedono assegnare 12 seggi (escluso quello del presidente), pari al 60%. Se il presidente eletto ha ottenuto almeno il 30%, alle liste vanno 11 seggi (il 55%). Se il presidente eletto ottiene meno del 30%, alle liste vanno 10 seggi (pari al 50%, a cui si aggiunge però quello del presidente stesso). Per garantire una rappresentanza minima alle opposizioni, le liste che appoggiano il candidato presidente eletto non possono superare i 14 seggi (il 70%).

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