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Dossier Tra «sconti» e rottamazione fino a 6mila euro di contributo

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Dossier | N. 509 articoli Circolazione stradale

Tra «sconti» e rottamazione fino a 6mila euro di contributo

A chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 (un’auto, un pullmino, un camper e altro) «nuovo di fabbrica», con un prezzo da listino ufficiale inferiore a 50.000 euro, Iva esclusa, è riconosciuto un contributo statale di 4.000 euro se i grammi di biossido di carbonio per chilometro (CO2 g/km) del nuovo veicolo sono inferiori a 20 ovvero di 1.500 euro se sono compresi tra 21 e 70. Il contributo è aumentato rispettivamente a 6.000 e a 2.500 euro se, contestualmente, si consegna per la rottamazione un veicolo della stessa categoria, Euro 1, 2, 3 e 4, che è intestato da almeno 12 mesi (precedenti alla data del nuovo acquisto) allo stesso acquirente (o utilizzatore, in caso di leasing) o a un suo familiare convivente (alla data del nuovo acquisto).

A prevederlo è l’articolo 1, commi da 1031 a 1038 e da 1040 a 1042, della legge 30 dicembre 2018, numero 145 e l’emanando decreto attuativo del ministro dello Sviluppo economico (per ora ancora in bozza).

Concessione
Il contributo viene corrisposto dal venditore all’acquirente, tramite la riduzione (pari al contributo stesso) del prezzo di acquisto addebitato al consumatore finale. Il venditore, poi, riceverà il rimborso dell’importo del contributo dalle «imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo», le quali lo recupereranno come credito d’imposta compensabile in F24. Quindi, il credito d’imposta spetta alle «imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo» (non agli eventuali rivenditori o concessionari), le quali rimborsano al venditore l’importo del contributo, il quale applica all’acquirente finale uno sconto sul prezzo di acquisto.

Per «costruttore del veicolo» si intende colui che detiene l’omologazione del veicolo e rilascia all’acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità ad ogni effetto di legge (risoluzione 28 febbraio 2019, numero 32/E).

Atto di acquisto e fattura
Nella norma agevolativa, nell’emanando decreto attuativo e nella risoluzione 28 febbraio 2019, numero 32/E, si parla di «atto di acquisto» e di «fattura di vendita». Per l’«atto di acquisto», sembra chiaro che si tratti del contratto stipulato tra il venditore finale (ad esempio, l’eventuale concessionario) e l’acquirente finale e non di quello tra «l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo» e il venditore finale. Per la «fattura di vendita», invece, non è chiaro se si tratti di quella emessa dal venditore verso l’acquirente finale o di quella emessa dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo verso il venditore finale.

Infatti, per la fonte primaria «nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale» (articolo 1, comma 1033, legge 30 dicembre 2018, numero 145). Inoltre, «fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore» (comma 1038).

In base all’emanando decreto attuativo, poi, «nell’atto di acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale, come risultante da fattura emessa dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo che identifichi il soggetto beneficiario» (articolo 5, commi 1 e 2, del decreto attuativo).

Infine, la risoluzione 28 febbraio 2019, numero 32/E, ha precisato che «le imprese costruttrici o importatrici sono obbligate a conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, i quali devono essere ad esse tempestivamente trasmessa dal venditore».

Per l’«atto di acquisto», tutte e tre le fonti portano a far comprendere che si tratti del contratto stipulato tra il venditore finale (ad esempio, l’eventuale concessionario) e l’acquirente finale. Invece, rimangono dubbi relativamente alla «fattura emessa», in quanto la norma principale e la risoluzione sembrano dire che si tratti di quella emessa dal venditore finale all’acquirente finale (perché le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere una copia sia dell’atto che della fattura di vendita «tempestivamente» dal venditore), ma il decreto attuativo parla espressamente di «fattura emessa dall’impresa costruttrice o importatrice»

Se così fosse, però, non sempre è possibile inserire nella «fattura emessa dall’impresa costruttrice o importatrice» l’identificazione del «soggetto beneficiario» del contributo (cioè il consumatore finale) e la «misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale», in quanto spesso le autovetture vengono cedute al concessionario prima che quest’ultimo le venda al proprio cliente. Questi dati, invece, potrebbero essere facilmente inseriti nella fattura che viene emessa dal concessionario al «soggetto beneficiario» del contributo (cioè il consumatore finale).

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