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Dossier | N. 509 articoli Circolazione stradale

Monopattini, le regole della sperimentazione: 20 km/h sulle ciclabili, 6 km/h sui marciapiedi

É in partenza la sperimentazione della micromobilità elettrica in città con hoverboard, segway, monopattini e monowheel. Nel decreto del ministero delle Infrastrutture che ilsole24ore.com ha potuto visionare ci sono le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione. La mobilità elettrica in città è salita a bordo della legge di bilancio per il 2019 grazie a un emendamento di Luciano Nobili del Pd, approvato in commissione Bilancio alla Camera.

I dispositivi ammessi alla sperimentazione

Sono ammessi alla sperimentazione solo hoverboard, segway,monopattini; e monowheel. Devono riportare il relativo marchio di conformità Ce (ai sensi della direttiva 2006/42/Ce). Non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati a essere utilizzati in piedi.

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Sperimentazione solo in ambito urbano

Nel primo dei sette articoli del decreto viene precisato che la sperimentazione è consentita solo in città e solo per infrastrutture specifiche. Per esempio segway e monopattini possono circolare su piste ciclabili in sede propria o in corsia riservata (con velocità da 6 a 20 km/h), mentre monowheel e hoverboard no. Tutti e quattro i mezzi sono invece ammessi in aree pedonali, a patto che la velocità sia sotto i 6 km/h. Nelle zone 30, dove vige il limite di velocità di 30 km/h, sono ammessi segway e monopattini a velocità dai 6 ai 20 km/h.

HOVERBOARD, SEGWAY, MONOPATTINI E MONOWHEEL
Le regole della micromobilità elettrica

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Velocità sotto i 6 km/h

I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, per essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h. Una sorta di limitatore attivabile quando si è in area in non si può superare questa soglia.

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Le regole per i conducenti

I mezzi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria Am. Vietato trasportare passeggeri o cose. Vietata ogni forma di traino. L’andamento dei mezzi seve essere regolare, «in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie». Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore. Non si possono superare i 6 km/h: deve essere attivato il limitatore di velocità. Ammessa la circolazione sulle piste ciclabili e nelle zone 30 (o assimilabili). La zona 30 è un'area della rete stradale urbana dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari. Gli utilizzatori devono evitare ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni.

Quando non possono circolare

Questi mezzi non possono essere utilizzati e vanno condotti o trasportati a mano da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, se le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, se sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catarifrangenti rossi o di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva,

I comuni devono adottare il piano della sperimentazione

I comuni devono individuare infrastrutture stradali o parti di strada utilizzabili e adottare il piano della sperimentazione della micromobilità elettrica, comprensivo della regolamentazione della sosta.

Lungo le strade dovrà essere montata una specifica segnaletica stradale verticale e orizzontale. I comuni - in caso istituiscano o affidino servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione - dovranno prevedere specifiche aree per la sosta, in particolare nei punti di scambio più elevato, con l’obiettivo di garantire «una fruizione più funzionale dei dispositivi ed evitare il possibile intralcio di marciapiedi e aree pedonali da parte di dispositivi abbandonati in posizioni non consentite e non sicure per i pedoni».

Obbligo di copertura assicurativa

I Comuni dovranno anche prevedere, nell’istituzione o nell'affidamento del servizio di noleggio, l'obbligo di coperture assicurative per l'espletamento del servizio stesso.

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