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Polizza unit linked? Vantaggi fiscali a rischio in caso di successione

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assicurazioni

Polizza unit linked? Vantaggi fiscali a rischio in caso di successione

(Agf Creative)
(Agf Creative)

L’eventuale riqualificazione delle polizze assicurative in prodotti finanziari potrebbe comportare la perdita di alcuni vantaggi fiscali. Con le nuove pronunce della Cassazione (6319/2019) sulla natura delle polizze di assicurazione con finalità finanziarie, è utile allora esaminare le differenze tra il trattamento fiscale di questi contratti e quello di strumenti assimilabili. Per le polizze di assicurazione, ai fini delle imposte sui redditi il legislatore distingue tra i capitali corrisposti all’avverarsi di un rischio demografico (la morte dell’assicurato oppure l’invalidità permanente o la non autosufficienza) e quelli derivanti dall’investimento dei premi pagati dal soggetto che sottoscrive il contratto. Nel primo caso, i capitali (o le rendite) erogati non sono soggetti ad imposte. Nel secondo caso, invece, si applica un prelievo del 26% (ridotto al 12,5% per una quota corrispondente all’investimento in titoli pubblici e assimilati), sulla differenza tra somme ottenute e premi versati.

Fisco e prodotti finanziari

I rendimenti degli investimenti in altri strumenti finanziari sono sempre soggetti ad un prelievo del 26% (ridotto al 12,5% nel caso dei titoli pubblici), ma possono esserci differenze rilevanti rispetto al momento in cui avviene il prelievo e al calcolo dell’ammontare da tassare. L’investimento in polizze, infatti, ha due vantaggi: il primo è il rinvio della tassazione (il cosiddetto «tax deferral») al momento dell’erogazione del capitale o della rendita; il secondo è che il prelievo si applica sul risultato netto dell’investimento, che tiene conto, cioè, di tutti i rendimenti ma anche di tutte le minusvalenze che si sono manifestate durante l’investimento; in altri termini, le minusvalenze possono essere compensate con tutti i proventi, siano essi dividendi, interessi o plusvalenze; e sono compensate anche se vengono realizzate dopo aver incassato i redditi di capitale o aver realizzato i capital gains. Questo non avviene per gli investimenti diretti in azioni o obbligazioni: in questi casi, infatti, dividendi e interessi sono tassati al momento in cui vengono erogati e le minusvalenze possono essere compensate solo con le plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui emergono le perdite.

I vantaggi delle polizze

I due vantaggi ricordati non sono però una caratteristica esclusiva delle polizze. Anche per i fondi comuni di investimento (cosiddetti Oicr) valgono le stesse regole: la tassazione avviene solo al momento del disinvestimento (e quindi c’è tax deferral); il prelievo è applicato al risultato netto dell’investimento (valore di vendita delle quote meno valore di acquisto) e non ai rendimenti ottenuti via via dal gestore del fondo. Quindi, un confronto tra le polizze di assicurazione con finalità finanziaria (come le polizze rivalutabili e le polizze unit e index linked) e gli Oicr non permette di evidenziare particolari vantaggi, sotto il profilo delle imposte dirette, per le prime.

L’imposta di successione

È nel campo delle imposte indirette, invece, e più specificamente in quello dell’imposta sulle successioni, che le polizze godono di un trattamento più favorevole: infatti, è espressamente prevista l’esclusione dalla formazione dell’attivo ereditario delle somme corrisposte agli eredi «in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto», in quanto i premi derivanti da tali polizze sono prestazioni dovute in forza di contratti a favore di terzi (articolo 1411, Cc). Gli altri investimenti in strumenti finanziari rientrano invece nell’asse ereditario: uniche eccezioni a questa regola, i titoli pubblici e gli strumenti finanziari detenuti nell’ambito di un piano di risparmio a lungo termine (cosiddetti Pir).

Imposta di bollo

Un ulteriore vantaggio, per quanto minimo, è previsto anche per l’imposta di bollo del 2 per mille: anche in questo caso si ha un tax deferral, dato che per le polizze assicurative il bollo è dovuto solo al momento del riscatto della polizza e non anno per anno, come per gli altri strumenti finanziari. Evidentemente, l’eventuale riqualificazione, che può essere comunque autonoma e motivata, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle polizze assicurative in prodotti finanziari comporterebbe il possibile venir meno dei vantaggi fiscali sopra descritti.

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