L’eventuale riqualificazione delle polizze assicurative in prodotti finanziari potrebbe comportare la perdita di alcuni vantaggi fiscali. Con le nuove pronunce della Cassazione (6319/2019) sulla natura delle polizze di assicurazione con finalità finanziarie, è utile allora esaminare le differenze tra il trattamento fiscale di questi contratti e quello di strumenti assimilabili. Per le polizze di assicurazione, ai fini delle imposte sui redditi il legislatore distingue tra i capitali corrisposti all’avverarsi di un rischio demografico (la morte dell’assicurato oppure l’invalidità permanente o la non autosufficienza) e quelli derivanti dall’investimento dei premi pagati dal soggetto che sottoscrive il contratto. Nel primo caso, i capitali (o le rendite) erogati non sono soggetti ad imposte. Nel secondo caso, invece, si applica un prelievo del 26% (ridotto al 12,5% per una quota corrispondente all’investimento in titoli pubblici e assimilati), sulla differenza tra somme ottenute e premi versati.
Fisco e prodotti finanziari
I rendimenti degli investimenti in altri strumenti finanziari sono sempre soggetti ad un prelievo del 26% (ridotto al 12,5% nel caso dei titoli pubblici), ma possono esserci differenze rilevanti rispetto al momento in cui avviene il prelievo e al calcolo dell’ammontare da tassare. L’investimento in polizze, infatti, ha due vantaggi: il primo è il rinvio della tassazione (il cosiddetto «tax deferral») al momento dell’erogazione del capitale o della rendita; il secondo è che il prelievo si applica sul risultato netto dell’investimento, che tiene conto, cioè, di tutti i rendimenti ma anche di tutte le minusvalenze che si sono manifestate durante l’investimento; in altri termini, le minusvalenze possono essere compensate con tutti i proventi, siano essi dividendi, interessi o plusvalenze; e sono compensate anche se vengono realizzate dopo aver incassato i redditi di capitale o aver realizzato i capital gains. Questo non avviene per gli investimenti diretti in azioni o obbligazioni: in questi casi, infatti, dividendi e interessi sono tassati al momento in cui vengono erogati e le minusvalenze possono essere compensate solo con le plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui emergono le perdite.
I vantaggi delle polizze
I due vantaggi ricordati non sono però una caratteristica esclusiva delle polizze. Anche per i fondi comuni di investimento (cosiddetti Oicr) valgono le stesse regole: la tassazione avviene solo al momento del disinvestimento (e quindi c’è tax deferral); il prelievo è applicato al risultato netto dell’investimento (valore di vendita delle quote meno valore di acquisto) e non ai rendimenti ottenuti via via dal gestore del fondo. Quindi, un confronto tra le polizze di assicurazione con finalità finanziaria (come le polizze rivalutabili e le polizze unit e index linked) e gli Oicr non permette di evidenziare particolari vantaggi, sotto il profilo delle imposte dirette, per le prime.
L’imposta di successione
È nel campo delle imposte indirette, invece, e più specificamente in quello dell’imposta sulle successioni, che le polizze godono di un trattamento più favorevole: infatti, è espressamente prevista l’esclusione dalla formazione dell’attivo ereditario delle somme corrisposte agli eredi «in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto», in quanto i premi derivanti da tali polizze sono prestazioni dovute in forza di contratti a favore di terzi (articolo 1411, Cc). Gli altri investimenti in strumenti finanziari rientrano invece nell’asse ereditario: uniche eccezioni a questa regola, i titoli pubblici e gli strumenti finanziari detenuti nell’ambito di un piano di risparmio a lungo termine (cosiddetti Pir).
Imposta di bollo
Un ulteriore vantaggio, per quanto minimo, è previsto anche per l’imposta di bollo del 2 per mille: anche in questo caso si ha un tax deferral, dato che per le polizze assicurative il bollo è dovuto solo al momento del riscatto della polizza e non anno per anno, come per gli altri strumenti finanziari. Evidentemente, l’eventuale riqualificazione, che può essere comunque autonoma e motivata, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle polizze assicurative in prodotti finanziari comporterebbe il possibile venir meno dei vantaggi fiscali sopra descritti.
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