Mondo

Rapporto Paese

  • Abbonati
  • Accedi
RAPPORTO PAESE | Estonia

Incentivi, zone franche e detassazione degli utili non distribuiti

Al fisco favorevole alle imprese il Paese abbina attente norme antielusione


La Repubblica d’Estonia, membro dell’Unione Europea dal 2004 e aderente all’Eurozona dal 2011, rappresenta una delle economie principali dell’Est Europa, favorita anche dalla posizione geografica e dal ruolo di “ponte” tra le economie dei Paesi dell’Europa del Nord-Ovest e la Russia.

Convenzioni contro la doppia imposizione e struttura societaria
Il Paese è molto attivo dal punto di vista delle relazioni internazionali: è membro dell’Ocse, della Wto e dell’Fmi e dispone di un network di 56 convenzioni contro la doppia imposizione (tra le quali anche quella con l’Italia). Ha inoltre siglato l’accordo “FATCA” con gli Stati Uniti d’America e aderito al progetto BEPS dell’Ocse/G-20.
Le principali tipologie di società in Estonia sono la “osauhing” (OU), che corrisponde alla srl italiana e la “aktsiaselts” (AS), che corrisponde alla spa italiana. Per la AS il capitale minimo dev’essere di 25.000 euro, mentre il valore nominale di un’azione dev’essere di almeno 0,1 Euro; per la OU, invece, il capitale minimo richiesto è di 2.500 Euro.

Il quadro normativo fiscale
Con specifico riferimento al sistema fiscale estone, è interessante notare l’assenza di un’imposta sul reddito delle società. In Estonia infatti opera una particolare imposta applicabile esclusivamente al momento della distribuzione dei profitti (“distribution tax”), in base alla quale gli utili d’impresa non sono assoggettati a tassazione se vengono mantenuti nella disponibilità della società.
Cionondimeno, vengono assimilate alla distribuzione di utili (e tassate di conseguenza) le seguenti operazioni: il riconoscimento di fringe benefits, il sostenimento di spese per regalie ed intrattenimento, le spese non inerenti e le rettifiche applicate in ossequio alla disciplina di transfer pricing. L’aliquota d’imposta vigente per il 2016 è pari a 20/80 dell’ammontare netto degli utili distribuiti, pari a circa il 20% dell’ammontare lordo dei profitti.

Esiste inoltre un particolare regime di participation exemption, operante qualora una società estone redistribuisca dividendi ricevuti da una propria controllata. In tale ultimo caso, la seconda distribuzione beneficia di esenzione, a condizione che la società “madre” detenga il 10% del capitale o dei diritti di voto della società figlia e che quest’ultima sia fiscalmente residente (ed ivi soggetta a tassazione) in Estonia, in un altro Stato Ue o dello spazio economico europeo o, infine, in Svizzera.

Nell’ambito dell’imposizione diretta operano, inoltre, una serie di norme antielusive specifiche quali la disciplina del transfer pricing (conforme alle linee guida Ocse), a cui si deve aggiungere a una clausola generale antiabuso (“GAAR”). Per quanto concerne la disciplina CFC, data la specifica natura dell’imposta sul reddito delle società, essa trova applicazione solamente per le persone fisiche. Tuttavia, una sentenza emessa dalla Corte Suprema nel 2011 ha espressamente previsto che le autorità fiscali estoni possono attribuire (e quindi assoggettare a tassazione) il reddito di una società residente all’estero qualora la stessa non abbia sostanza economica e le transazioni con la controllante abbiano natura elusiva.

È prevista altresì la possibilità, per il contribuente, di attivare in via preventiva una procedura di ruling con riferimento alla generalità delle tematiche fiscali, fatta eccezione per il transfer pricing. Per tale ultima materia trovano comunque applicazione le specifiche procedure previste dalla singole convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte dall’Estonia e la procedura arbitrale in ambito Ue.

Per quanto riguarda l’applicazione di ritenute sui flussi reddituali in uscita, si evidenzia come, in linea generale, non sia prevista l’applicazione di alcuna ritenuta alla fonte in caso di distribuzione di dividendi e interessi, mentre le royalties sono soggette alla ritenuta interna del 10%, con possibilità di riduzione o eliminazione nel caso in cui operi una convenzione o la direttiva Interessi-Royalties. Nel caso di servizi di assistenza tecnica, è prevista una ritenuta pari al 10%, che non si applica qualora la prestazione sia svolta all’estero oppure nella misura in cui vi sia una specifica disposizione convenzionale.

Le free zones
A seguito dell’adesione all’Ue, trova applicazione la disciplina Iva comunitaria, con un’aliquota standard del 20% ed una ridotta del 9% su alcuni beni primari.
Attualmente non sono previsti incentivi fiscali particolari, anche alla luce del vigente sistema di tassazione delle imprese (già di per sé fortemente incentivante). Cionondimeno, sono state identificate quattro free zones (Padilski; Muuga; Sillamae e Valga) aperte agli investimenti stranieri e in cui vengono concessi specifici benefici ai fini Iva e doganali.

Da ultimo, merita notare come l’Estonia abbia uno dei più efficienti (e business-friendly) sistemi di gestione della compliance fiscale. A partire dal 2000, è stato implementato il sistema c.d. “E-tax”, per il tramite del quale, ogni anno, circa il 95% delle dichiarazioni fiscali estoni viene inviato alle autorità competenti in maniera elettronica direttamente dai contribuenti (sia persone fisiche, che persone giuridiche).

Ultimi rapporti paese

Vedi tutti i paesi