Mondo

Rapporto Paese

  • Abbonati
  • Accedi
RAPPORTO PAESE | Myanmar

Una nuova legge per gli investimenti esteri

Gli incentivi fiscali e le procedure per operare nel Paese

Sono in vigore dallo scorso 1° aprile le nuove regole sugli investimenti esteri in Myanmar. Il Parlamento, avvalendosi del supporto di esperti e imprenditori, ha ideato ed istituito una nuova legge (la Myanmar Investments Law 2016) tesa a combinare gli effetti della Foreign Investment Law redatta nel 2012 con quelli della Citizens Investment Law del 2013. A tale legge è stata poi affiancata una più specifica regolamentazione circa la specifica procedura predisposta per gli investimenti, le Myanmar Investment Rules 2017.

Le procedure d’investimento
Proprio la definizione di tali procedure – volte ad ottenere il “nulla osta” della Mic (Myanmar Investment Commission) in merito all’investimento – si rivela uno dei punti di maggior interesse contenuti nelle norme di nuova emanazione.
Sono previste due distinte procedure a seconda della specifica tipologia di investimento scelto: in presenza di determinate caratteristiche dell’investimento, specificamente individuate, sarà richiesto che la Mic accordi uno specifico permesso, mentre, in assenza delle suddette caratteristiche, la Mic dovrà procedere all’emissione di una “mera” convalida.

È necessario uno specifico permesso da parte della Mic nei seguenti casi:
- Qualora l’investimento da effettuarsi sia ritenuto strategico dal Governo, ovvero riguardi – a titolo di esempio – uno specifico settore, una determinata area geografica, ovvero per esso sia stanziato un determinato capitale o debba essere utilizzato uno spazio di dimensioni determinate, e così via.
- Qualora il capitale stanziato per l'investimento superi una determinata soglia, pari a 100 milioni di dollari.
- Qualora l’investimento sia tale da avere un forte impatto – anche solo potenziale – sull’ambiente o sulla comunità locale. Tale è, ad esempio, il caso in cui il progetto abbia come destinataria un’area protetta in base alla normativa locale sull’ambiente, ovvero il caso in cui la superficie destinataria del progetto si estenda per oltre 100 ettari e possa per questo causare restrizioni involontarie all’utilizzo del suolo e all’accesso alle risorse naturali a soggetti che ne hanno diritto.
- Qualora sia previsto l’utilizzo di terreni o fabbricati di proprietà statale, sempre che non sussistano determinate condizioni – specificamente individuate – che esonerino l’investitore dal permesso.
- Ulteriori particolari casistiche di investimento individuate in itinere dal Governo.

In questi casi, per ottenere il permesso il potenziale investitore dovrà in primis predisporre una presentazione atta a descrivere l’investimento, alla quale dovrà accompagnarsi una specifica proposta all’investimento. Sulla base di questa procedura e delle informazioni ricevute, la Mic procederà – previa verifica della completezza e della ammissibilità della domanda trasmessa – a una valutazione sostanziale della proposta e alla sua conseguente accettazione o meno.

Per le attività che non necessitano di uno specifico permesso della Mic, la (nuova) procedura prevede esclusivamente la predisposizione di una presentazione – senza che sia accompagnata da una proposta – il cui esame da parte della Mic terminerà - previa verifica della completezza e della ammissibilità della domanda trasmessa - con l'emissione (o meno) di un provvedimento di convalida.

Gli incentivi fiscali
Altro elemento di novità della Myanmar Investment Law 2016 riguarda l’individuazione – a seconda dell’area interessata dall'investimento – di un determinato periodo di esenzione fiscale, più breve (fino a 3 anni) o più lungo (fino a 7 anni) in caso, rispettivamente, di investimento che avvenga all’interno della Zona 3, maggiormente sviluppata, ovvero all'interno della Zona 1, meno sviluppata.

Ulteriori benefici fiscali sono poi riconosciuti con l'obiettivo di continuare a promuovere determinati settori, come infrastrutture, agricoltura e manifattura.

Le agevolazioni sui contratti di locazione
Infine, la nuova Legge sugli investimenti esteri prosegue su una strada già intrapresa dalla normativa precedente, con riferimento alle locazioni di terreni.
Il Governo birmano concede (solo) ai nuovi investitori esteri la possibilità di affittare un terreno da un privato, per un periodo anche superiore a 50 anni, con l’ulteriore possibilità di estendere la locazione, per altri 10 anni, per due volte.
È evidente, dunque, sulla base di quanto sin qui illustrato, la perseveranza dello Stato birmano e del proprio Governo circa il proprio progetto di crescita ed espansione, mai arrestatosi bensì arricchitosi nel tempo di misure volte non solo a consentirlo ma sempre più ad agevolarne l’attuazione.

* CBA Studio Legale e Tributario

Ultimi rapporti paese

Vedi tutti i paesi