Il fotovoltaico nel mirino del Fisco. Come si calcolano rendita e imposte sugli impianti
Con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che gli impianti fotovoltaici a terra sono considerati beni immobili ed è previsto il loro accatastamento nella categoria D/1 "opifici". Con regole complesse e numerose eccezioni, che tendono a premiare i piccoli impianti e quelli condominiali.
di Saverio Fossati
5. Fotovoltaico/I piccoli impianti esenti

La 36/2013 dell'agenzia delle Entrate considera in ogni caso come beni mobili, e dunque non meritevoli di accatastamento, gli impianti di "modesta entità". Adettare le regole è la risoluzione 3 del 6 novembre 2008 dell'agenzia del Territorio, dopo avere specificato che i pannelli fotovoltaici costituiscono impianti da considerare fissi ai fini catastali, già aveva esonerato dall'obbligo di accatastamento quelli «aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici». Con la circolare 36/2013 sono stati forniti alcuni parametri oggettivi per individuare i casi in cui non sussiste l'obbligo di accatastamento (e gli impianti sono considerati beni mobili).
Si tratta dei casi in cui:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
- la potenza nominale complessiva, espressa in kilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri cubi.
Attenzione: resta l'obbligo di variazione catastale nel caso in cui l'impianto comporta l'incremento della originaria rendita di una percentuale pari o superiore al 15 per cento, anche se è "piccolo".
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