Il fotovoltaico nel mirino del Fisco. Come si calcolano rendita e imposte sugli impianti
Con la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che gli impianti fotovoltaici a terra sono considerati beni immobili ed è previsto il loro accatastamento nella categoria D/1 "opifici". Con regole complesse e numerose eccezioni, che tendono a premiare i piccoli impianti e quelli condominiali.
di Saverio Fossati
8. Fotovoltaico/Le imposte da pagare

Ai fini delle imposte ricomprese nella nuova Imposta unica comunale (Iuc), ovvero Imu, Tasi e Tari, il diverso accatastamento ha notevoli ripercussioni.
Nel caso di immobili censiti autonomamente in categoria D/1, si dovrà procedere al calcolo dell'Imu e delle altre imposte gravanti sugli immobili in base al valore catastale derivante dalla dichiarazione di accatastamento. Per Imu e Tasi (tariffa sui servizi non divisibili), partendo dal valore catastale dell'immobile, si dovrà procedere al calcolo delle imposte, ricordando che la somma delle due aliquote non dovrebbe poter superare il 10,6 per mille e comunque l'aliquota Tasi dovrà essere compresa tra l'1 e il 2,5 per mille, ma si è in attesa di decreto. Per la Tari (tariffa rifiuti) la base imponibile sarà ancora data dalla superficie calpestabile e varranno specifiche aliquote determinate dai Comuni in modo da garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti per la raccolta rifiuti; pertanto non dovrebbe colpire gli impianti fotovoltaici.
Nel caso, invece, di immobile già censito per cui si renda necessaria la variazione del valore catastale, si dovrà procedere al ricalcolo dell'Imu rispetto a quello dell'anno precedente. La variazione catastale determinerà, infatti, un aumento proporzionale della base imponibile ai fini Imu e Tasi.
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