Dl svuotacarceri, è legge la risposta dell'Italia alla Corte europea dei diritti dell'uomo
Approvato in extremis (scadeva il 21 febbraio) il decreto legge "svuota carceri", considerato dall'opposizione un indulto mascherato ma ritenuto dal governo Letta uno strumento indispensabile per adeguare l'Italia alla sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo che impone l'adozione di misure compensative interne per il sovraffollamento delle nostre strutture carcerarie. Vediamo cosa prevede.
di Vittorio Nuti
7. Liberazione anticipata, nuovo «sconto» speciale (a tempo)
Con una misura temporanea destinata a incidere comunque sui flussi in uscita il decreto prevede l'estensione da 45 a 75 giorni della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975). La liberazione anticipata è un beneficio in base al quale, al condannato a pena detentiva che abbia partecipato attivamente alle attività di rieducazione, è concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata (a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare). In particolare, il Dl stabilisce che, per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 (ovvero fino ai due anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento), ogni detenuto possa beneficiare di uno sconto di 75 giorni di pena per ogni semestre già espiato
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