Dl svuotacarceri, è legge la risposta dell'Italia alla Corte europea dei diritti dell'uomo
Approvato in extremis (scadeva il 21 febbraio) il decreto legge "svuota carceri", considerato dall'opposizione un indulto mascherato ma ritenuto dal governo Letta uno strumento indispensabile per adeguare l'Italia alla sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo che impone l'adozione di misure compensative interne per il sovraffollamento delle nostre strutture carcerarie. Vediamo cosa prevede.
di Vittorio Nuti
2. Piccolo spaccio, da attenuante a reato autonomo

(Fotogramma)
Ridurre i flussi di ingresso negli istituti penitenziari è l'obbiettivo anche della riformulazione dell'articolo 73 del TU stupefacenti che rende autonoma fattispecie di reato quella che, fino all'entrata in vigore del decreto, costituiva circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (la cosiddetta attenuante di lieve entità). In altre parole, il nuovo articolo 73 punisce la detenzione e il cosiddetto piccolo spaccio di strada con la reclusione da 1 a 5 anni lasciando invariata la misura della multa (da 3.000 a 26mila euro). Tra gli effetti pratici, ci sono la riduzione del termine per la prescrizione ordinaria del reato (da venti a sei anni) e di quello di durata massima della custodia cautelare. Il mantenimento del limite edittale di 5 anni di pena consente tuttavia l'applicazione di tutte le misure cautelari, ivi compresa la custodia cautelare in carcere. La riforma del TU stupefacenti dovrebbe incidere notevolmente sul numero complessivo dei carcerati: al 31 dicembre 2013, su 62.536 detenuti ben 24.273 (il 38,8%) erano dietro le sbarre per reati legati agli stupefacenti.
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