Consumatori e imprese più tutelati, almeno in teoria, dalle nuove regole sui pagamenti.
Il termine per rettificare un'operazione non autorizzata o inesatta è di 13 mesi, deve essere comunque contestata in modo tempestivo, e vale sia per chi fa sia per chi riceve il pagamento, ma i 13 mesi non sono "tombali" se chi ha erogato il servizio non ha messo a disposizione tutti i dati sull'operazione. In tutti questi casi, tra l'altro, spetta al prestatore dei servizi (la banca, il supermercato, l'operatore telefonico o qualsiasi altro autorizzato) e non al cliente provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. E se c'è la contestazione su un pagamento, all'operatore non basta, per giustificarsi, dimostrare di aver utilizzato uno strumento di pagamento (del cliente) registrato. I rimborsi dovuti a errori dovranno essere «immediati», a meno che ci sia un motivato sospetto di frode; risarcimenti ulteriori dovranno però essere stati previsti dal contratto di servizio. Il consumatore è tutelato a 360 gradi in caso di smarrimento o furto della card, a condizione che segnali tempestivamente la circostanza.
"Ombrello" anche per le operazioni ordinate dal beneficiario: il pagatore va rimborsato entro 8 settimane se l'importo non era concordato e comunque (per pagamenti ricorrenti) se non era quello che ci si poteva «ragionevolmente» aspettare. Come nel caso delle cartelle o bollette "pazze".
A. Gal.

 

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