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Finanziaria 2010: tutte le novità dalla A alla Z

di Nicoletta Cottone

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22 dicembre 2009

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In caso di valutazione positiva del Piano esso è approvato dal Consiglio dei ministri e immediatamente esecutivo (comma 69), mentre in caso di mancata presentazione o riscontro negativo sullo stesso il Consiglio dei ministri nomina il presidente della regione quale commissario ad acta per la predisposizione del Piano nei successivi trenta giorni e per la sua attuazione. La nomina del Commissario ad acta comporta l'automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari). In via generale la periodicità della verifica dell'attuazione del piano avviene con periodicità trimestrale ed annuale. La Regione ha l'obbligo di rimuovere eventuali provvedimenti, anche normativi, che risultino di ostacolo all'attuazione del Piano. L'approvazione del Piano e la sua attuazione consentono l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. I commi da 73 a 75 disciplinano i casi di inadempienza regionale rispetto all'attuazione del Piano, o del presidente della regione quale commissario ad acta per la predisposizione o attuazione del Piano, prevedendo da parte dello Stato l'adozione di tutti gli atti necessari nell'esercizio del potere sostitutivo, compresa la possibilità di nominare uno o più commissari ad acta con esperienza nella gestione sanitaria. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano, riscontrato in sede di verifica annuale, con conseguente formazione di un disavanzo sanitario, vengono altresì previste misure specifiche tra le quali l'incremento automatico delle aliquote fiscali regionali (comma 76). La nuova disciplina viene estesa anche alle regioni che al momento dell'approvazione della legge abbiano già avviato le procedure relative al Piano di rientro. Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate. Sospensione per 12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte ai Piani di rientro. Alle regioni interessate dai Piani è consentito utilizzare le risorse Fas a copertura dei debiti pregressi. Alle regioni sottoposte ai Piani per l'esercizio finanziario 2009 è cpnsentita l'applicazione degli automatismi fiscali. I commi da 82 a 87 recano la disciplina per le regioni che risultano non adempienti rispetto ad adempimenti diversi dall'equilibrio economico nel settore sanitario. Prevista la predisposizione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato al fine di recuperare le inadempienze. La sottoscrizione e attuazione dell'Accordo costituiscono condizione per l'accesso al maggior finanziamento da parte dello Stato. Vengono previste verifiche periodiche dell'attuazione del Piano e stabilite norme transitorie per le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere l'Accordo entro il 31 dicembre 2009. Prevista un'anticipazione di liquidità - pari a 1.000 milioni di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Il rimborso dell'anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Con riguardo alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti - dirette, in particolare, a recuperare a favore del Servizio sanitario nazionale il valore degli extra sconti riguardante i farmaci equivalenti avvenuti nel corso del 2008 - di cui all'articolo 13 del decreto legge 39/2009, viene chiarito che il riferimento operato ai farmaci non coperti da brevetto attiene soltanto al brevetto sul "principio attivo". Proroga di un anno del termine per l'adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private. Proroga al 31 dicembre 2011 del termine per rilascio della carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi, anche ai titolari di carta d'identità elettronica. Incrementato di 400 milioni per l'anno 2010 il fondo per le non autosufficienze. A decorrere dall'anno 2010, che le risorse per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative, sono finanziate in appositi capitoli di spese obbligatorie, iscritti nello stato di previsione del ministero del lavoro, anziché nel Fondo nazionale per le politiche sociali, riducendo, conseguentemente, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito del trasferimento delle relative risorse ai pertinenti capitoli.

Perequazione e solidarietà per Trentino Alto Adige e province autonome. Norme per adeguare l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge 42/2009. Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Gli effetti positivi di queste disposizioni sul saldo netto da finanziare sono stimati in 1.117,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Tuttavia sull'indebitamento netto essi si riducono a 500 milioni di euro per anno in quanto, in considerazione delle somme dovute alle province per lo svolgimento di funzioni statali delegate e per quote loro spettanti sino all'esercizio 2009, lo Stato riconosce per un decennio alle province autonome una somma annua di 617,5 milioni di euro. La nuova disciplina delle entrate tributarie e dei trasferimenti prevede, tra l'altro, il riordino delle compartecipazioni all'Iva, all'Ires, alle accise sui prodotti petroliferi, all'imposta sulle assicurazioni e al contributo Rca al Servizio sanitario nazionale, la soppressione dei trasferimenti in quota variabile e dei trasferimenti per leggi di settore, la rideterminazione delle somme dovute per funzioni già esercitate per conto dello Stato, l'assunzione a carico del bilancio delle province autonome di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato. Come ulteriore concorso al riequilibrio della finanza pubblica ciascuna provincia autonoma assume l'onere di finanziare iniziative e progetti di competenza dello Stato per il valore di 100 milioni di euro per anno a partire dall'esercizio 2010. Di queste somme, 40 milioni di euro per ciascuna provincia sono diretti a finanziare interventi su territori confinanti.

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22 dicembre 2009
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