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Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2010 alle ore 09:49.
Non c'è stata solo la manovra a riscaldare l'estate sul fronte casa. Alle nuove disposizioni di legge, si aggiungono infatti anche le interpretazioni arrivate dai giudici. La Cassazione, a Sezioni unite, ha segnato una netta discontinuità sulle tabelle millesimali in condominio, applicate in particolare per determinare le quote di spesa. La sentenza 18477/10 (si veda il Sole 24 Ore del 25 agosto) ha sancito l'addio alla necessità di un consenso unanime per la revisione. Un principio di portata dirompente (e gli effetti non tarderanno a manifestarsi già al rientro dalle ferie) che si potrà applicare anche al supercondominio: l'istituto presuppone che alcuni beni o impianti siano comuni a diversi edifici costituiti, singolarmente, in condomini, se c'è un rapporto di accessorietà necessaria tra i beni stessi e le unità abitative dei diversi stabili.
Il raggio d'azione
Secondo la giurisprudenza, al supercondominio si applicano in toto le norme sul condominio. Di conseguenza, le delibere dell'assemblea generale del supercondominio hanno efficacia diretta ed immediata nei confronti dei singoli condòmini degli edifici che ne fanno parte, senza necessità di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale. E si appplicano anche le disposizioni fissate dal codice civile (articolo 1136) su convocazione, costituzione e formazione e calcolo della maggioranze (in questo senso si è pronunciata la Cassazione con la sentenza 7286/06).
Quindi, per poter ripartire le spese di un supercondominio, sono necessarie delle specifiche tabelle per ogni bene comune. La questione ha sempre rappresentato un notevole problema, soprattutto per quanto concerne la gestione e la manutenzione di beni di vitale importanza per il funzionamento degli stabili ma che sono, necessariamente, comuni a più edifici. I costruttori, infatti, si sono sempre preoccupati di redigere tabelle in presenza di effettivi complessi immobiliari.
Ma i nodi riguardano strade e fognature, che vedono la successiva aggiunta di utenze legate all'urbanizzazione di una zona, tanto da coinvolgere interi comprensori.
Senza l'accordo
Per le fognature, ad esempio, quando si presenta la necessità di intervenire e non c'è un accordo immediato, diviene pressoché impossibile procedere alla ripartizione della spesa.