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La «rivoluzione» dei millesimi

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Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2010 alle ore 09:49.

Non c'è stata solo la manovra a riscaldare l'estate sul fronte casa. Alle nuove disposizioni di legge, si aggiungono infatti anche le interpretazioni arrivate dai giudici. La Cassazione, a Sezioni unite, ha segnato una netta discontinuità sulle tabelle millesimali in condominio, applicate in particolare per determinare le quote di spesa. La sentenza 18477/10 (si veda il Sole 24 Ore del 25 agosto) ha sancito l'addio alla necessità di un consenso unanime per la revisione. Un principio di portata dirompente (e gli effetti non tarderanno a manifestarsi già al rientro dalle ferie) che si potrà applicare anche al supercondominio: l'istituto presuppone che alcuni beni o impianti siano comuni a diversi edifici costituiti, singolarmente, in condomini, se c'è un rapporto di accessorietà necessaria tra i beni stessi e le unità abitative dei diversi stabili.

Il raggio d'azione
Secondo la giurisprudenza, al supercondominio si applicano in toto le norme sul condominio. Di conseguenza, le delibere dell'assemblea generale del supercondominio hanno efficacia diretta ed immediata nei confronti dei singoli condòmini degli edifici che ne fanno parte, senza necessità di passare attraverso le delibere di ciascuna assemblea condominiale. E si appplicano anche le disposizioni fissate dal codice civile (articolo 1136) su convocazione, costituzione e formazione e calcolo della maggioranze (in questo senso si è pronunciata la Cassazione con la sentenza 7286/06).
Quindi, per poter ripartire le spese di un supercondominio, sono necessarie delle specifiche tabelle per ogni bene comune. La questione ha sempre rappresentato un notevole problema, soprattutto per quanto concerne la gestione e la manutenzione di beni di vitale importanza per il funzionamento degli stabili ma che sono, necessariamente, comuni a più edifici. I costruttori, infatti, si sono sempre preoccupati di redigere tabelle in presenza di effettivi complessi immobiliari.
Ma i nodi riguardano strade e fognature, che vedono la successiva aggiunta di utenze legate all'urbanizzazione di una zona, tanto da coinvolgere interi comprensori.

Senza l'accordo
Per le fognature, ad esempio, quando si presenta la necessità di intervenire e non c'è un accordo immediato, diviene pressoché impossibile procedere alla ripartizione della spesa.

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In primo luogo, infatti, sussiste il tema della diversa misura di utilizzo (si pensi a viali e strade private) ma, soprattutto, il problema riguarda la disomogeneità dei millesimi dei diversi stabili. Il millesimo relativo a uno stabile rappresenta, infatti, la misura unitaria della quota di proprietà dei condomini e non può essere sommato a quelli di altri edifici per apprezzare la proporzione su parti comuni.

Il confronto
Prima della pronuncia 18477/10, qualora gli amministratori non avessero trovato un accordo preventivo o i condomini dei singoli edifici non avessero approvato e corrisposto la loro quota di spesa, era necessario un giudizio che coinvolgesse tutti i singoli condomini del comprensorio, con citazione diretta degli stessi per la formazione giudiziale di tabelle.
Con il nuovo indirizzo, invece, le tabelle di ripartizione specifiche possono essere approvate a maggioranza qualificata dall'assemblea generale del supercondominio e l'eventuale giudizio potrà essere instaurato solo in caso di errore da colui che si ritenga leso.
La mancata omogeneità dei millesimi dei diversi stabili non impedisce l'assunzione di maggioranze se sono rispettate le reali proporzioni. La Cassazione (con la sentenza 6202/98) aveva chiarito che il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio esiste prima e indipendentemente dalla formazione dei millesimi. In sede di approvazione della nuova tabella specifica per il bene in supercondominio, pertanto, possono essere utilizzate quote non esatte, purché siano rispettate, sostanzialmente, le maggioranze, salvo successiva verifica anche giudiziale.
Ecco perché la lettura fornita ora dalle Sezioni unite potrà contribuire a risolvere molti problemi nel supercondominio.

I PUNTI PRINCIPALI

La revisione
- La sentenza 18477 della Cassazione, depositata lo scorso 9 agosto, rappresenta un rovesciamento di prospettiva nell'approvazione delle tabelle millesimali in condominio
- La pronuncia a Sezioni unite cambia impostazione rispetto alla teoria per la quale l'approvazione della tabella millesimale costituirebbe un «negozio di accertamento» del diritto di proprietà sulle parti comuni e quella per cui costituisca fonte dell'obbligo dei condomini di concorrere nelle spese

La natura
- La tabella non va ad incidere sul valore dalla proprietà ma ha semplicemente un impatto sugli obblighi contributivi
- Gli eventuali errori della nuova tabella possono essere corretti mediante la speciale azione di revisione prevista dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile

I voti necessari
- Le tabelle millesimali devono essere allegate al regolamento, che può essere approvato a maggioranza
- In base al ragionamento sviluppato dalle Sezioni unite, risulta evidente la "differenza" di trattamento tra il regolamento approvato a maggioranza e un suo allegato per il quale si richiede l'unanimità

Il regolamento contrattuale
- Per la Suprema corte neppure le tabelle millesimali allegate a un regolamento contrattuale sarebbero esenti dallo stesso tipo di osservazione
- Una volta accertata la competenza della assemblea, la maggioranza può sempre intervenire, senza che possa costituire ostacolo l'unanimità della precedente manifestazione di volontà espressa dai singoli

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