Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:28.
L'ultima modifica è del 20 settembre 2010 alle ore 08:52.
Preparatevi all'idea: se chiamate un'ambulanza potrebbero venire a prendervi George Clooney o Belen Rodriguez, oppure Francesco Totti e Ilary insieme. Non proprio di persona, sfortunatamente, ma con i loro volti appiccicati sulle fiancate dell'automezzo. E se vi chiederete come mai anche un veicolo di soccorso possa essere diventato una sandwich car, come talvolta sono i taxi nelle grandi città, cercate la risposta nel nuovo Codice della strada, che prevede (articolo 5, comma 4) la possibilità per le Onlus, le associazioni di volontariato e le società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni di "ospitare" su tutti i propri automezzi (comprese le auto di servizio) cartelli sponsorizzati o scritte pubblicitarie, purché non luminose. Saprete così che si tratta di una chance offerta alle organizzazioni no profit per diversificare le entrate.
La novità, inizialmente segnalata dal Sole 24 Ore il 23 agosto scorso, ha stupito lo stesso mondo associativo e sta sollevando un corollario di dubbi sul piano fiscale, dato che le Onlus non pagano l'Ires e i ricavi da sponsorizzazioni non sono considerati attività istituzionali, né connesse. L'ultima parola non è ancora scritta (serve un decreto regolamentare entro il 12 ottobre, termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge). Ma la mini-riforma, comunque vada, è la spia di una più generale tendenza del legislatore all'innovazione normativa per dare ossigeno al Terzo settore.
Il cantiere delle leggi presenta la scritta «lavori in corso» per il no profit, non necessariamente all'interno di un disegno unitario, anzi con l'ormai consueta prevalenza di norme-spezzatino. L'orientamento generale, però, è quello di rafforzare i margini di azione nella sfera economica.
Il segnale più recente è arrivato, al riguardo, con il decreto legislativo 141/10, che recepisce la direttiva europea sul credito al consumo. Accanto ad altri interventi, il provvedimento innova anche la disciplina del microcredito e, in particolare, consente alle associazioni senza fini di lucro, purché iscritte a uno specifico elenco di futura costituzione, di erogare finanziamenti a persone fisiche, società di persone o cooperative in condizioni di disagio o difficoltà, senza garanzie reali e sempre che i tassi applicati siano più favorevoli di quelli «prevalenti» sul mercato. Il tetto è fissato a 25mila euro e le erogazioni dovranno essere accompagnate da «servizi ausiliari» di sostegno, per assicurare il raggiungimento dell'inclusione.