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Questo articolo è stato pubblicato il 14 dicembre 2010 alle ore 08:48.
L'ultima modifica è del 14 dicembre 2010 alle ore 06:38.
In questi giorni, anche per merito dell'Italia, si è riaperta la discussione sugli e-bond, sia come fonte di risorse per la realizzazione di investimenti europei, sia come strumento per creare una nuova classe di titoli di debito paneuropei con cui sostituire una percentuale del debito sovrano di ogni stato membro della Ue.
Uno strumento alternativo è rappresentato dai project bond, rilanciati nei mesi scorsi anche dal presidente della Commissione europea José Manuel Barroso.
Titoli obbligazionari il cui rendimento e rimborso dipende soltanto dalla capacità del progetto finanziato di generare ritorni adeguati. Puntando sul loro rilancio, si può allargare il ventaglio delle opzioni di finanziamento disponibile per molti progetti. E, questo, in una fase in cui le banche incontrano spesso difficoltà a finanziare progetti a lungo termine anche a causa di nuove regole (Basilea 3) che non promuovono tale tipo di credito.
È in questo contesto che si deve collocare un'operazione innovativa appena conclusa e nella quale la Bei ha avuto un ruolo importante: il primo finanziamento attraverso project bond di un progetto in Italia. Si tratta di due parchi fotovoltaici con una capacità complessiva di oltre 52 Mw, sviluppati da un'impresa ora controllata dalla statunitense Sunpower, nel comune di Montalto di Castro, nel nord del Lazio. Il costo totale del progetto, uno dei maggiori nel settore in Europa, è di quasi 255 milioni di euro. Il 14% è finanziato con equity e un prestito subordinato del promotore Sunpower. La parte restante con un prestito da parte di alcune banche internazionali, che viene cartolarizzato, ovvero ceduto a una società veicolo che ne finanzia l'acquisto emettendo due tranche di obbligazioni di pari ammontare. Una è sottoscritta interamente dalla Bei; l'altra, garantita dalla Sace, è collocata presso investitori istituzionali.
Il prestito da parte delle banche internazionali è un passaggio necessario per potere poi realizzare la cartolarizzazione, in quanto ai sensi della legge legge 130 del 1999) si possono cartolarizzare solo crediti e non i flussi prospettici di cassa generati dallo sfruttamento economico del progetto.