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Questo articolo è stato pubblicato il 31 luglio 2011 alle ore 08:17.

Domani inizia il mese di Ramadan, durante il quale i musulmani dovrebbero astenersi – dall'alba al tramonto – dal cibo, dalle bevande e dal fumo. Durante le ore di luce dovrebbero anche evitare di avere rapporti sessuali, e viene spontaneo chiedersi se il bacio sia o meno lecito. La questione, non irrilevante, fu posta già alle origini dell'Islam, quando alcuni fedeli si rivelarono più severi del profeta Maometto. Come riporta il manuale di legge islamica al-Muwatta del giurista medinese Malik ibn Anas, un uomo baciò la moglie mentre stava facendo il digiuno di Ramadan, ma quel gesto affettuoso gli causò una grande inquietudine e quindi mandò la consorte a chiedere lumi per lui. La donna andò da Umm Salama, una delle mogli di Maometto, e le riportò l'accaduto. Umm Salama le raccontò che l'Inviato di Dio baciava le sue mogli anche durante il Ramadan. La donna tornò allora dal marito e gli riportò quanto le era stato detto, ma questo non fece che aumentare il cattivo umore dell'uomo che disse: «Noi non siamo come il Profeta, poiché Dio gli ha reso lecito quello che vuole». Allora la moglie tornò da Umm Salama e presso di lei trovò anche Maometto, che chiese: «Che cos'ha questa donna?». Umm Salama gli raccontò quel che era accaduto e il Profeta ribatté: «Non le hai detto che io faccio così?». «Gliel'ho già detto» rispose Umm Salama, lei è tornata dal marito e glielo ha riferito, ma questo gli ha accresciuto il cattivo umore, e ha detto: «Noi non siamo come il Profeta, cui Dio ha reso lecito quello che vuole». Maometto si adirò e disse: «Per Dio, io ho più timore di Dio di voi e so meglio di voi i limiti che Egli ha posto».
Il fatto che il Profeta baciasse le sue spose durante il periodo di digiuno è riportato anche da altre fonti: la giovane Aisha, moglie prediletta di Maometto, invitava i credenti a baciare e scherzare con le loro consorti durante il Ramadan; secondo altre versioni della tradizione, che esprimono il parere dei primi fedeli ma non del Profeta stesso, il bacio durante il digiuno sarebbe invece concesso al vecchio ma disapprovato nel giovane.
Queste tradizioni sono citate nel manuale al-Muwatta di Malik ibn Anas (m. 796 d.C.), fondatore della scuola giuridica malikita diffusa nel Maghreb e in numerosi Paesi dell'Africa subsahariana (e quindi seguita da buona parte dei musulmani presenti in Italia) e pure nell'Alto Egitto, in Sudan, Bahrein, negli Emirati Arabi e in Kuwait. Questa scuola giuridica, una delle quattro dell'Islam sunnita, pone enfasi sugli hadith (i detti del Profeta). Numerosi elementi della dottrina sono attribuiti ai primi musulmani e quindi alle mogli e ai parenti di Maometto e ai suoi Compagni di epoca medinese. Come ben spiega Roberto Tottoli nell'introduzione della versione italiana, data alle stampe da Einaudi, il termine muwatta significa propriamente un «cammino» o un «percorso reso levigato e agevole», un «sentiero piano e percorribile». E quindi l'opera di Malik dovrebbe rendere agevole l'azione interpretativa della legge islamica al musulmano.
Insieme al più ridotto Corpus Iuris di Zayd b. 'Ali, il volume ora proposto ai lettori è una delle testimonianze più antiche della letteratura giuridica islamica. Malik ibn Anas lo scrisse dopo il 750 d.C., ovvero dopo l'avvento al potere della dinastia abbaside. Giacché il Corano non poteva sciogliere ogni interrogativo, l'obiettivo era di raccogliere i detti del Profeta e le tradizioni delle prime generazioni musulmane. Laddove il Libro non si esprimeva, a essere considerata valida era la pratica in uso, ratificata dal comportamento di Maometto. Come spiega Tottoli, docente di islamistica e letteratura araba religiosa all'Università L'Orientale di Napoli, il risultato di quarant'anni di lavoro è un vero e proprio manuale per rispondere alle esigenze religiose e legali sulle pratiche di culto e sul comportamento da seguire. La struttura del volume ripercorre i cinque pilastri dell'Islam e altre questioni rilevanti per il fedele: la preghiera, l'elemosina rituale, il digiuno, il ritiro spirituale e il pellegrinaggio, i funerali e il jihad, i voti e i giuramenti, le vittime sacrificali, gli animali macellati e altre pratiche alimentari, la caccia, il diritto ereditario, il diritto matrimoniale e diversi istituti di diritto commerciale e penale. Non si tratta di un semplice elenco di pratiche, ma di veri e propri pronunciamenti su questioni anche controverse, come il caso del matrimonio temporaneo (al-mut‘a). Diffuso in epoca preislamica e usato per regolarizzare un rapporto occasionale, questa unione si scioglie automaticamente alla fine del periodo concordato. Considerata lecita dallo sciismo, viene invece vietata dalle scuole giuridiche sunnite e quindi da Malik ibn Anas. Egli riporta come il Profeta lo avesse semplicemente vietato, senza infliggere pene. E aggiunge come, alla notizia di una donna non araba rimasta incinta dopo aver contratto un matrimonio temporaneo, il califfo 'Umar fosse uscito sgomento, trascinando il mantello e dicendo: «Se fossi stato il primo a pronunciarsi in proposito avrei comminato come punizione la lapidazione». A dimostrazione del fatto che i seguaci di Maometto erano ben più severi del loro Profeta.
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Malik ibn Anas, Al Muwatta. Manuale di legge islamica, tradotto dall'arabo e con un'introduzione di Roberto Tottoli, Einaudi, Torino, pagg. 820, € 90,00

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