Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 10 maggio 2012 alle ore 08:09.
L'ultima modifica è del 10 maggio 2012 alle ore 08:25.

E' evidente che la logica sottesa alla disciplina normativa vigente è unicamente quella di favorire da un lato il recupero del patrimonio edilizio esistente, dall'altro lo sviluppo del settore edilizio. Tali finalità non possono però non accompagnarsi, in un Paese come l'Italia, a previsioni di maggior favore nei confronti degli interventi volti non solo alla conservazione, ma anche alla valorizzazione del patrimonio culturale, come, ad esempio, l'ulteriore riduzione dell'IVA al 4%.
Le agevolazioni dovrebbero, poi, necessariamente includere anche gli interventi di manutenzione ordinaria e, soprattutto, straordinaria dei beni vincolati, nonché il restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate.
Si tratta di misure che – da un lato – favorirebbero la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, dall'altra permetterebbero la ripresa economica di un settore – quello del restauro – cui oggi si affacciano con interesse tanti giovani in cerca di occupazione.
Per altro verso, tali misure costituirebbero la giusta contropartita offerta dallo Stato ai privati proprietari "gravati" dall'imposizione dei vincoli e dal correlativo regime di tutela.
4. Nuovo regime delle detrazioni e deduzioni fiscali dall'imposta sui redditi.
Altro settore che merita apposita considerazione – e ponderata rivisitazione – è quello delle agevolazioni fiscali previste in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche.
Come si è anticipato, il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, consente alle persone fisiche la detrazione dall'imposta dovuta, per un importo pari al 19%, delle spese per la manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (art. 15, comma 1, lett. g)), nonché delle erogazioni liberali in favore di interventi su beni culturali o di iniziative culturali (art. 15, comma 1, lett. h)).
Per le persone giuridiche, il regime fiscale è, nelle medesime ipotesi, più favorevole, poiché è consentita non già la mera detrazione dall'imposta dovuta, bensì la deduzione dell'intero importo dalla base imponibile su cui avviene il calcolo del tributo (art. 100, comma 2, lett. e) ed f), del TUIR).
Con riferimento a queste disposizioni, si registrano importanti recenti interventi normativi, tutti diretti a incentivare il ricorso alle agevolazioni in argomento.
Anzitutto, l'art. 40, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto significative misure di semplificazione delle procedure in materia di agevolazioni fiscali per i beni e le attività culturali, prevedendo la sostituzione dei relativi adempimenti burocratici con un'autocertificazione, salvi i necessari controlli successivi a campione da parte dell'Amministrazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA