Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 10 maggio 2012 alle ore 08:09.
L'ultima modifica è del 10 maggio 2012 alle ore 08:25.

Si tratta di un'attività che merita di essere ampiamente incentivata, poiché consente di reperire risorse da destinare ad interventi di conservazione o valorizzazione di beni culturali a all'organizzazione di iniziative culturali senza gravare sulle finanze pubbliche.
Al contempo, si è altresì in presenza di un settore economico molto promettente, che può svolgere anch'esso un ruolo non secondario nella ripresa economica, se si considera che l'attività di sponsorizzazione di beni culturali spesso è organizzata ricorrendo ad intermediari, società di pubblicità, imprese specializzate nell'organizzazione di eventi promozionali presso luoghi della cultura, e via dicendo.
Infine, occorre tenere presente che la sponsorizzazione degli interventi aventi ad oggetto il nostro patrimonio culturale suscita notevole interesse anche presso imprese straniere e, soprattutto, multinazionali, le quali considerano spesso strategica l'associazione del proprio nome, marchio, immagine, attività o prodotto al restauro di un monumento particolarmente noto. In questo senso, la promozione, mediante adeguati strumenti, delle sponsorizzazioni di beni culturali può costituire anche un prezioso strumento per favorire l'investimento di imprese straniere in Italia.
Anche in tema di sponsorizzazioni si registrano recenti interventi normativi mirati a promuovere il ricorso, da parte delle pubblica amministrazioni, a tale strumento contrattuale. Si segnalano, in particolare, le disposizioni dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il quale detta disposizioni di semplificazione delle procedure per il ricorso alla sponsorizzazione al fine della realizzazione del programma straordinario e urgente per Pompei, nonché il già citato art. 199-bis del Codice dei contratti pubblici , anche questo volto a dettare disposizioni finalizzate a disciplinare in via generale e in modo chiaro il corretto iter per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione di beni culturali, così agevolando le amministrazioni che intendano farvi ricorso.
Nessun intervento legislativo, invece, ha ancora provveduto a chiarire una volta per tutte il regime fiscale applicabile alle suddette sponsorizzazioni, che continua ad essere incerto, con grave danno per gli operatori economici interessati.
In proposito, il TUIR non detta una disciplina specifica per i contratti di sponsorizzazione, ma distingue, all'art. 108, comma 2, le spese di pubblicità e di propaganda, "deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi", e le spese di rappresentanza, "deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa".
©RIPRODUZIONE RISERVATA