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Finanza e Mercati In primo piano

Il Documento dell'accordo di Basilea 3

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Questo articolo è stato pubblicato il 28 settembre 2010 alle ore 18:12.

In occasione della riunione del 12 settembre 2010, il Gruppo dei governatori e supervisori, l'organo direttivo del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ha annunciato un sostanziale rafforzamento dei requisiti patrimoniali esistenti e ha approvato senza riserve gli accordi stipulati il 26 luglio 2010. Queste riforme, insieme all'introduzione di un parametro di liquidità globale, sono fondamentali per la riforma finanziaria globale e verranno presentate al vertice del G20 a Seul, in novembre.

Il pacchetto di riforme proposto dal Comitato eleverà il coefficiente minimo di patrimomio di prima qualità (common equity) dal 2 al 4,5 per cento. Inoltre, le banche dovranno accantonare un cuscinetto di protezione del patrimonio del 2,5 per cento (capital conservation buffer) per sopportare futuri periodi di stress, cosa che porta il coefficiente complessivo di patrimionio di prima qualità (common equity + buffer) al 7 per cento. Tali misure rafforzano la definizione di patrimonio più stringente concordata dai governatori e dai supervisori a luglio, nonché l'innalzamento dei requisiti patrimoniali per le attività di trading, derivati e cartolarizzazioni, che saranno introdotte alla fine del 2011.
Jean-Claude Trichet, presidente della Banca centrale europea e presidente del Gruppo dei governatori e supervisori, ha detto che «gli accordi raggiunti oggi rappresentano un fondamentale rafforzamento dei parametri di capitale globali». Ha aggiunto che «il loro contributo alla stabilità finanziaria e alla crescita sul lungo termine sarà sostanziale. Gli accordi di transizione metteranno le banche nelle condizioni di ottemperare ai nuovi parametri senza penalizzare la ripresa economica». Nout Wellink, presidente del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria e presidente della Banca dei Paesi Bassi, ha aggiunto che «l'effetto combinato dell'introduzione di una definizione molto più stringente di patrimonio e dei nuovi cuscinetti patrimoniali metterà le banche nelle condizioni di sopportare meglio periodi di stress economico e finanziario, supportando in tal modo la crescita economica».

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Incremento dei requisiti patrimoniali
In base agli accordi raggiunti oggi, il coefficiente minimo di azioni ordinarie, la forma di patrimonio meglio in grado di assorbire le perdite, sarà portata dal livello attuale del 2 per cento (prima dell'applicazione di aggiustamenti normativi) al 4,5 per cento (dopo l'applicazione di aggiustamenti più severi). Queste nuove regole saranno introdotte progressivamente, entro il 1° gennaio 2015. Il coefficiente relativo al patrimonio di base (Tier 1), che include common equity e altri strumenti finanziari qualificati basati su criteri rigorosi, sarà portato, nello stesso periodo di tempo, dal 4 al 6 per cento. (L'Allegato 1 riassume i nuovi requisiti patrimoniali.)
Il Gruppo dei governatori e supervisori ha deciso anche che il cuscinetto di protezione del patrimonio al di là dei minimi stabiliti dev'essere fissato al 2,5 per cento e dev'essere costituito da common equity, dopo l'applicazione delle deduzioni. Lo scopo del cuscinetto di protezione è garantire che le banche mantengano un patrimonio di riserva per assorbire le perdite durante lunghi periodi di stress economico e finanziario. Le banche sono autorizzate ad attingere al cuscinetto durante questi periodi di stress, ma più il loro coefficiente patrimoniale si avvicina al requisito minimo, più crescono i vincoli alla distribuzione degli utili. Questo quadro rafforzerà l'obbiettivo di dare alle banche una supervisione e una governance solide, e fornirà una risposta al problema di concorrenza (collective action) che ha impedito ad alcune banche di tagliare distribuzioni degli utili come le gratifiche discrezionali e i dividendi elevati, nonostante il deteriorarsi della posizione patrimoniale.
Un cuscinetto anticiclico compreso fra lo 0 e il 2,5 per cento delle azioni ordinarie o di altri tipi di capitale in grado di assorbire pienamente le perdite verrà applicato tenendo conto delle circostanze nazionali. Lo scopo del cuscinetto anticiclico è conseguire l'obbiettivo macroprudenziale più generale di proteggere il settore bancario dai periodi di crescita eccessiva della massa creditizia. Per ogni Paese, questo cuscinetto entrerà in vigore solo quando vi sarà una crescita eccessiva del credito tale da produrre un accumulo di rischio pericoloso per il sistema. Il cuscinetto anticiclico, una volta in vigore, verrebbe introdotto come estensione della forbice del cuscinetto di protezione.

A questi requisiti patrimoniali si dovrà aggiungere un coefficiente di leva finanziaria, che servirà da protezione aggiuntiva per le misure basate sul rischio sopra descritte. A luglio, i governatori e i supervisori hanno concordato di sperimentare parallelamente un coefficiente Tier 1 leverage del 3 per cento. Basandosi sui risultati del periodo di sperimentazione, qualunque aggiustamento finale sarà eseguito nella prima metà del 2017, con l'obbiettivo di approdare il 1° gennaio 2018 a una normativa Pillar 1 (requisiti patrimoniali minimi obbligatori) basata su analisi e calibrature appropriate.
Le banche importanti per la tenuta del sistema devono avere una capacità di assorbimento delle perdite superiore ai parametri annunciati oggi, e su questo punto il Comitato per la stabilità finanziaria e i gruppi di lavoro pertinenti del Comitato di Basilea proseguono il loro lavoro. Il comitato di Basilea e il Comitato per la stabilità finanziaria stanno elaborando un approccio integrato agli istituti di credito importanti per la tenuta del sistema, che potrebbe includere una combinazione di requisiti patrimoniali più elevati, capitale «eventuale» e debito bail-in (forme, queste ultime due, di titoli di debito convertiti automaticamente in azioni in caso di deterioramento dei conti). Prosegue inoltre il lavoro per il rafforzamento dei meccanismi di liquidazione. Il Comitato di Basilea ha anche pubblicato recentemente un documento consultivo, Proposal to ensure the loss absorbency of regulatory capital at the point of non-viability (Proposta per garantire la capacità del patrimonio di vigilanza di assorbire le perdite in una situazione di non sostenibilità). I governatori e i supervisori sottoscrivono l'obbiettivo di potenziare la capacità di assorbimento delle perdite degli strumenti patrimoniali Tier 1 e Tier 2 diversi dalle azioni ordinarie.

Accordi di transizione
Dall'inizio della crisi le banche hanno già sostenuto considerevoli sforzi per rafforzare il loro stato patrimoniale. Ma i risultati preliminari dello studio generale sull'impatto quantitativo effettuato dal Comitato mostrano che, come alla fine del 2009, le grandi banche avranno bisogno, complessivamente, di una quota significativa di capitale aggiuntivo per soddisfare questi nuovi requisiti. Le banche più piccole, che rivestono una particolare importanza per il settore delle piccole e medie imprese, nella maggior parte dei casi già li soddisfano.
I governatori e i supervisori hanno concordato anche sull'opportunità di una fase di transizione per l'applicazione dei nuovi parametri, che contribuirà a garantire il rispetto dei nuovi e più stringenti requisiti patrimoniali da parte delle banche attraverso livelli ragionevoli di non distribuzione degli utili e raccolta di capitali, senza far venire meno l'attività di supporto all'economia attraverso il credito. Gli accordi transitori, riassunti nell'Allegato 2, includono:

• L'implementazione nazionale da parte dei Paesi membri comincerà il 1° gennaio 2013. Prima di tale data, i Paesi membri dovranno tradurre queste regole in leggi e normative nazionali. Al 1° gennaio 2013 le banche dovranno soddisfare i seguenti nuovi requisiti minimi in ordine alle attività ponderate per il rischio (Rwa):
- 3,5 per cento di capitale primario/Rwa;
- 4,5 per cento di patrimonio di base (Tier 1)/Rwa;
- 8,0 per cento di patrimonio totale/Rwa.
Il coefficiente minimo di capitale primario e il coefficiente minimo di patrimonio di base (Tier 1) saranno introdotti gradualmente fra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2015. Il 1° gennaio 2013 il coefficiente minimo di capitale primario salirà dal livello attuale del 2 per cento al 3,5 per cento. Il coefficiente minimo di patrimonio di base (Tier 1) salirà dal 4 al 4,5 per cento. Il 1° gennaio 2014, le banche dovranno soddisfare un coefficiente minimo di capitale primario del 4 per cento e un coefficiente minimo di patrimonio di base (Tier 1) del 5,5 per cento. Il 1° gennaio 2015, dovranno soddisfare un coefficiente minimo di capitale primario del 4,5 per cento e un coefficiente minimo di patrimonio di base (Tier 1) del 6 per cento. I coefficienti patrimoniali complessivi rimarranno al livello attuale dell'8 per cento, e pertanto non necessitano di alcuna introduzione graduale. La differenza fra il coefficiente patrimoniale complessivo dell'8 per cento e il coefficiente minimo di patrimonio di base (Tier 1) può essere coperta con il patrimonio supplementare (Tier 2) e altre forme di capitale.

• Gli aggiustamenti normativi (per esempio deduzioni e filtri prudenziali), comprese le somme al di sopra del limite complessivo del 15 per cento per gli investimenti in società finanziarie, diritti di gestione delle ipoteche e attività con frutti soggetti a imposte differite, saranno interamente dedotti dalle azioni ordinarie alla data del 1° giugno 2018.

• Nello specifico, gli aggiustamenti normativi partiranno dal 20 per cento delle deduzioni richieste dal patrimonio primario il 1° gennaio 2014, il 40 per cento il 1° gennaio 2015, il 60 per cento il 1° gennaio 2016, l'80 per cento il 1° gennaio 2017 fino a giungere al 100 per cento il 1° gennaio 2018. Durante questo periodo di transizione, il residuo non dedotto dalle azioni ordinarie resterà soggetto alle normative nazionali esistenti.

• Il cuscinetto di protezione del patrimonio sarà introdotto gradualmente tra il 1° gennaio 2016 e la fine del 2018, entrando pienamente in vigore il 1° gennaio 2019. Partirà il 1° gennaio 2016 da un livello dello 0,625 per cento delle attività ponderate per il rischio (Rwa), aumentando ogni anno successivo di altri 0,625 punti percentuali, fino a raggiungere il livello finale del 2,5 per cento sulle Rwa il 1° gennaio 2019. Quei Paesi che dovessero trovarsi di fronte a una crescita eccessiva del credito dovrebbero prendere in considerazione l'idea di accelerare il processo di accantonamento del cuscinetto di protezione del patrimonio e del cuscinetto anticiclico. Le autorità nazionali hanno la facoltà di imporre, a loro discrezione, periodi di transizione più brevi, e dovrebbero farlo qualora se ne presentasse la necessità.

• Le banche che già soddisfano il requisito minimo durante il periodo di transizione, ma rimangono al di sotto dell'obbiettivo del 7 per cento di patrimonio di prima qualità (requisito minimo più cuscinetto di protezione) dovrebbero osservare una politica di distribuzione degli utili impostata alla prudenza, al fine di raggiungere l'obbiettivo del cuscinetto di protezione in tempi ragionevolmente brevi.

• Le iniezioni di capitale da parte del settore pubblico già in vigore saranno esentate dalle nuove regole fino al 1° gennaio 2018. Gli strumenti patrimoniali che non rientrano più nella definizione di patrimonio di base (Tier 1) o patrimonio supplementare (Tier 2) saranno progressivamente eliminati nell'arco di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2013. Fissando come base l'ammontare nominale di tali strumenti in circolazione al 1° gennaio 2013, a partire da tale data potranno essere accettati in misura non superiore al 90 per cento, e ogni anno successivo tale percentuale si ridurrà di 10 punti. Inoltre, gli strumenti dotati di un incentivo al riscatto prima della scadenza saranno eliminati progressivamente alla data di scadenza effettiva.

• Gli strumenti patrimoniali che non soddisfano i criteri per rientrare nella definizione di patrimonio di base (Tier 1) ne verranno esclusi alla data del 1° gennaio 2013. Verranno invece gradualmente eliminati nello stesso arco di tempo indicato al punto precedente quegli strumenti che soddisfano le seguenti tre condizioni: (1) non essere stati emessi da una società per azioni ; (2) essere trattati come capitale proprio sulla base dei parametri contabili vigenti; (3) essere riconosciuti a tutti gli effetti come parte del patrimonio di base (Tier 1) secondo la normativa bancaria nazionale vigente.

• Solo gli strumenti patrimoniali emessi prima della data di questo comunicato stampa potranno accedere alle disposizioni transitorie appena descritte.

I meccanismi di introduzione graduale per il rapporto capitale/prestiti sono stati annunciati nel comunicato stampa del Gruppo dei governatori e supervisori del 26 luglio 2010. Pertanto, il periodo di monitoraggio comincerà il 1° gennaio 2011; il periodo parallelo di applicazione comincerà il 1° gennaio 2013 e proseguirà fino al 1° gennaio 2017; e la fissazione del rapporto capitale/prestiti e delle sue componenti comincerà il 1° gennaio 2015. Basandosi sui risultati del periodo di applicazione parallela, qualunque aggiustamento finale sarà apportato nella prima metà del 2017 con l'obbiettivo di approdare il 1° gennaio 2018 a una normativa Pillar 1 (requisiti patrimoniali minimi obbligatori) basata su analisi e calibrature appropriate.
Dopo un periodo di osservazione che avrà inizio nel 2011, l'indice di copertura della liquidità (Liquidity coverage ratio) sarà introdotto il 1° gennaio 2015. L'indice di stabilità dei finanziamenti (Net stable funding ratio) revisionato passerà a un parametro minimo il 1° gennaio 2018. Il Comitato eseguirà rigorose procedure di controllo per monitorare gli indici durante il periodo di transizione e continuerà a esaminare le implicazioni di questi parametri per i mercati finanziari, per l'estensione del credito e per la crescita economica, affrontando, se necessario, le conseguenze indesiderate.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria offre un forum di discussione permanente per la cooperazione sulle tematiche legate alla vigilanza bancaria, e cerca di promuovere e rafforzare i metodi di vigilanza e gestione del rischio a livello globale. Il Comitato include rappresentanti di Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea del Sud, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.
Il Gruppo dei governatori e dei supervisori è l'organo direttivo del Comitato di Basilea ed è composto dai governatori delle Banche centrali e dai supervisori dei paesi membri. La Segreteria del Comitato ha sede nella Banca dei regolamenti internazionali a Basilea, in Svizzera.

(Traduzione italiana non ufficiale a cura del Sole 24 Ore)

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