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Finanza e Mercati In primo piano

Per la lista Falciani in programma 5.200 controlli

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Questo articolo è stato pubblicato il 19 ottobre 2010 alle ore 09:07.

Guardia di finanza all'offensiva sulla lista Falciani. Stanno infatti entrando nel vivo le prime verifiche mirate sui contribuenti, sull'abbrivio delle informazioni fornite agli investigatori dai dati sottratti da Hervé Falciani, già responsabile della sicurezza informatica di Hsbc, al suo ex datore di lavoro. La GdF stringe i tempi e ad oggi ha concluso un centinaio di verifiche, con la constatazione di redditi evasi per circa 30 milioni di euro, nei confronti di altrettante persone fisiche inserite nella lista. Ora è stato avviato un piano che porterà a mettere sotto esame oltre 5.200 posizioni ulteriori di persone fisiche, già identificate, e un'ottantina di persone giuridiche.

La tabella di marcia che si è posta la Guarda di Finanza prevede di concludere 630 verifiche entro quest'anno e di destinare tutte le altre al 2011.
Comincia poi a chiarirsi meglio l'intreccio tra presupposti dei controlli e scudo fiscale, uno dei nodi più ardui da affrontare. I dati della lista Hsbc adesso vengono utilizzati per chiedere conto ai contribuenti anche di somme detenute all'estero e (apparentemente) non coperte da scudo fiscale. Perché la Guardia di finanza non ha alcuna intenzione di mollare la presa neppure di fronte all'avvenuta regolarizzazione sulla base dell'ultima normativa di favore per il rientro di capitale dall'estero.
Significativa in questo senso la vicenda di un contribuente milanese oggi protagonista di un, a suo modo, "esemplare" processo verbale di constatazione. L'uomo aveva scudato un importo di 100, detenuto all'estero al 31 dicembre 2008, pagando la relativa imposta sostitutiva. Peccato che poi, sulla base dei dati acquisiti con la lista Falciani, sia emerso che mesi prima, a marzo, il conto di cui era risultato titolare presso Hsbc era di un importo nettamente superiore, diciamo 120. Una differenza che ha offerto il fianco alla GdF per procedere ad accertare come omesso ai fini del quadro RW, in violazione degli obblighi di monitoraggio, l'importo di 20 e non dichiarato (calcolando gli interessi presunti sulla quota parte di 20) un reddito di capitale. L'accertamento, in altre parole, si è reso possibile per effetto della difformità tra gli importi oggetto dello scudo e quelli effettivamente posseduti in una data precedente.

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Tags Correlati: Guardia di Finanza | Hervé Falciani | Misure di sicurezza |

 

Il processo verbale di constatazione fotografa con una certa plasticità la situazione venutasi a creare. «Si evidenza tuttavia – recita il pvc – che lo scudo fiscale risulta essere inferiore rispetto all'importo presumibilmente sottratto a tassazione per un importo pari a 20. In relazione a tale importo è stata richiesta alla parte l'esibizione di documentazione comprovante che quelle disponibilità sono riferibili a redditi già tassati o esenti». Richiesta rimasta senza esito, visto che il contribuente si è limitato a un laconico: «Non esibisco alcuna documentazione perché ritengo che avendo esibito lo scudo fiscale sia inibita all'amministrazione finanziaria la facoltà di ulteriori indagini sullo stesso rapporto. Non ho altro da aggiungere».
Insomma, tutto si gioca sull'ampiezza della copertura dello scudo. Un'ampiezza su cui ha qualcosa da dire Patrizio Tumietto, presidente dell'Unione nazionale camere avvocati tributaristi: «La nostra tesi è che la sola presentazione dello scudo ai verificatori inibisce loro la possibilità di procedere all'accertamento o addirittura di continuare l'indagine. Anche nel precedente scudo del 2001 si precludeva ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta per i quali non fosse ancora decorso il termine per l'azione di accertamento, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio».
«Secondo il testo della norma – aggiunge Tumietto – il contribuente non avrebbe potuto "scudare" un importo maggiore, perché il tenore letterale della stessa non lo prevedeva. L'intenzione era certamente quello di favorire il rientro delle somme disponibili all'estero alla data del 31 dicembre 2008».

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