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Questo articolo è stato pubblicato il 07 dicembre 2010 alle ore 18:37.
L'Ecofin ha raggiunto un accordo per rafforzare l'assistenza reciproca fra gli Stati e lo scambio di informazioni sulla tassazione diretta allo scopo di contrastare l'evasione e le frodi fiscali e facilitare una migliore valutazione delle imposte dovute. La revisione della direttiva assicurerà che il modello di convenzione fiscale sul capitale e sul reddito sia atta allo scambio di informazioni su richiesta impedendo così agli Stati Ue di rifiutare di fornire dati su un contribuente di un altro stato membro sulla base del fatto che l'informazione é detenuta presso una banca o presso altre istituzioni finanziarie.
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È un elemento di grande importanza in relazione al segreto bancario esistente in alcuni paesi Ue (Lussemburgo in primo luogo) e in Svizzera (le convenzioni con i paesi Ue con i paesi terzi hanno come base la direttiva Ue). Le regole europee a questo punto estendono la cooperazione tra gli stati membri per coprire ogni tipo di imposizione fiscale; stabilisce limiti di tempo per fornire informazioni su richiesta e altre indagini amministrative; introduce procedure per lo scambio di informazioni automatico; permette a funzionari di uno stato di partecipare a inchieste amministrative nel territorio di un altro stato membro.
Nelle richieste di informazioni andranno specificati dettagli precisi
L'Ecofin ha concordato che per evitare il rischio che gli stati membri facciano richieste imprecise volte a verificare l'esistenza di irregolarità, debbano essere individuati certi dettagli che vanno specificati nelle richieste di informazioni in particolare l'identità della persona sotto tiro e lo scopo della tassa in questione. Tali dettagli saranno "meno stringenti" rispetto a quelli della convenzione Ocse per garantire più spazio allo scambio di informazioni.
Proprio sullo scambio automatico delle informazioni, l'Ecofin ha deciso di procedere gradualmente puntando "eventualmente" ad assicurare lo scambio di informazioni non condizionato per otto categorie di capitale e reddito (reddito da lavoro, retribuzioni dei direttori, dividendi, guadagni di capitale, royalty, certi prodotti di assicurazione vita, pensioni, proprietà e reddito da proprietà immobiliare). Dal 2015 gli stati comunicheranno automaticamente informazioni per un massimo di 5 categorie, a patto che "siano già disponibili" (non sarà richiesto di inviare più informazioni di quelle che si ricevono). Da luglio 2017 la Commissione elaborerà un rapporto e se necessario una proposta specifica esaminando la possibilità di rimuovere la condizione della disponibilità delle informazioni e di estendere il numero delle categorie da 5 a 8.