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Questo articolo è stato pubblicato il 22 dicembre 2010 alle ore 06:42.
Tutti assolti. Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens e Virgilio Marrone non hanno commesso aggiotaggio informativo. Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa nella prima mattinata di ieri, ha stabilito che «il fatto non sussiste». Nessun reato ha accompagnato la complessa operazione finanziaria (l'equity swap targato Ifil-Exor) che nel settembre del 2005 permise alla famiglia Agnelli di tenere la presa su Fiat.
Per capire le motivazioni del dispositivo sarà necessario attendere una novantina di giorni, quando ci sarà il deposito della sentenza, ma intanto a molti appare chiaro che cruciale nell'imprimere una svolta alla vicenda sia stata la perizia tecnica disposta dal giudice Giuseppe Casalbore. Più o meno una cinquantina di pagine dalle quali non emergono conclusioni ma semplici evidenze statistiche. Una più di altre potrebbe aver convinto il giudice a chiudere con un'assoluzione il primo grado del processo. In particolare, in un passaggio si legge che «in data 24 agosto 2005 l'AR (Abnormal return o più semplicemente rendimento anomalo di Fiat, ndr) realizzato non possiede connotati tali da renderlo statisticamente significativo». Ciò denota, secondo quanto spiegano i tre periti, Francesco Galvagno, Pier Nicola Carollo e Marco Micocci, rispettivamente un commercialista, un ex ispettore di Banca d'Italia e un docente di matematica finanziaria, che vi è stata «una reazione immediata "blanda" (pressoché neutra) del mercato al comunicato del 24 agosto». Insomma, la nota emessa dall'Ifil quel giorno non avrebbe prodotto oscillazioni significative del titolo Fiat e se movimenti ci sono stati, questi sarebbero da rubricare come omogenei con l'andamento altalenante registrato dalle azioni nei 100 giorni che hanno segnato la trasformazione del gruppo automobilistico. Con l'aggiotaggio si turbano i mercati e, secondo gli esperti, il comunicato era solo «moderatamente» e «potenzialmente» rialzista. Anche ammettendo che fosse da integrare in qualche modo - dicono le difese - non ebbe, insomma, alcun effetto.
La sentenza del Tribunale non va peraltro a scontrarsi con le sanzioni amministrative comminate dalla Consob. E per una ragione precisa, sul piano amministrativo la norma è leggermente meno stringente che su quello penale dove diventa predominante l'articolo 185 del Testo Unico della Finanza che prescrive che venga dimostrato che le notizie false o fuorvianti siano «concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari». Tanto che ambienti vicini alla Commissione di controllo dei mercati hanno commentato così all'Ansa: «Il verdetto di oggi, di cui Consob prende atto in attesa delle motivazioni, attiene ai profili penali, che possono configurarsi diversamente da quelli amministrativi».