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Questo articolo è stato pubblicato il 18 aprile 2011 alle ore 06:40.

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Le più importanti sono quelle di Strasburgo: sono le specifiche convenzioni che consentono ai vari Stati aderenti sia di conoscere il nominativo dei proprietari di veicoli esteri che hanno commesso un'infrazione al Codice della strada "locale" sia di procedere alla notificazione del verbale. Ipotizzando il caso di un cittadino italiano trasgressore all'estero, l'organo di polizia stradale straniero può chiedere al nostro Pra o a un particolare ufficio presso il ministero degli Esteri, a quale proprietario corrisponda quella targa, inviando quindi il verbale al suo domicilio. I verbali dei Codici della strada esteri hanno la stessa valenza di quelli italiani e dunque sorge nel proprietario italiano del veicolo l'obbligo al pagamento della sanzione nei termini previsti in quella nazione (teoricamente è lo stesso obbligo che sorge per gli stranieri in Italia). I tempi di notificazione del verbale sono diversificati, dipendendo dalle norme del Paese d'"origine" del verbale, ma in genere sono quasi sempre superiori ai tempi previsti per i cittadini dello stesso Stato.
Che accade se non si paga? Per i verbali italiani, inviati a cittadini italiani da organi di polizia italiani, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni e in assenza di ricorso, si procede con il ruolo esattoriale (con importo raddoppiato più le spese). I verbali d'infrazione alle norme estere non portano invece mai a tale conseguenza. Quindi si può non pagare un verbale estero? In effetti lo Stato estero non ha modo per costringerci a pagare. Il mancato pagamento tuttavia potrebbe portare a qualche provvedimento, che verrebbe messo in atto quando il conducente responsabile dell'infrazione o il proprietario del veicolo si trovasse a entrare nuovamente nello Stato nel quale il verbale non è stato pagato. Con il rischio di finire davanti a un giudice o in carcere, secondo la gravità delle sanzioni.
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