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Questo articolo è stato pubblicato il 09 giugno 2010 alle ore 08:08.
Slitta al 6 luglio la scadenza per i versamenti di Unico senza maggiorazione dello 0,4% e al 5 agosto quella per il pagamento con il "supplemento". Sono queste le date che (salve modifiche dell'ultima ora) risulteranno dal Dpcm in fase di firma da parte del presidente del Consiglio (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Interessata alla proroga non sarà, tuttavia, l'intera platea dei contribuenti che presentano Unico, ma solo la parte di soggetti ai quali si applicano gli studi di settore.
È il terzo anno che viene concessa la proroga (la prima nel 2007, ma si saltò il 2008), sfruttando una possibilità concessa dalla legge. Negli ultimi due anni, in particolare, la ragione dello slittamento è stata determinata dal ritardo del rilascio della versione definitiva di Gerico, fatto a sua volta dovuto alla necessità di elaborare i correttivi per adeguare gli studi di settore alla crisi economica e finanziaria in atto. Utilizzando il tempo fissato dalla legge, lo slittamento dei termini fissato dal Dpcm è quindi di 20 giorni. Riepilogando, quindi, la scadenza del 16 giugno si sposta al 6 luglio 2010, mentre quella del 16 luglio 2010 – che comporta l'obbligo del pagamento dello 0,40% in più, si sposta dal 7 luglio al 5 agosto 2010. La mini-proroga di 20 giorni dei versamenti riguarda, come detto, i contribuenti "interessati" dagli studi di settore, partecipanti compresi.
Per i contribuenti "estranei" agli studi di settore, rimane invece fermo il termine del 16 giugno 2010 per eseguire i versamenti a saldo delle imposte e dei contributi 2009, nonché a titolo di acconto della prima rata 2010, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento. Aumento che è invece dovuto per i contribuenti estranei agli studi di settore che pagano dal 17 giugno al 16 luglio 2010.
Sono "estranei" agli studi di settore anche i contribuenti che applicano il regime dei minimi e quindi anche per costoro rimangono fermi gli ordinari termini per i versamenti.
Il differimento a favore dei contribuenti "interessati" dagli studi di settore si estende a tutti i versamenti "legati" al termine per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Unico compreso. Ad esempio, la proroga è applicabile per i versamenti dei contributi previdenziali che superano il minimo di reddito, per il versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio, per l'adeguamento Iva agli studi di settore, così come per tutti gli altri versamenti che i contribuenti "interessati" dagli studi di settore devono effettuare entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.