La dichiarazione dei redditi

Norme e Tributi Approfondimenti

Studi di settore: ultimo giorno per i versamenti

Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 06 luglio 2010 alle ore 08:41.

Per i circa 4milioni di contribuenti interessati dagli studi di settore, oggi è l'ultimo giorno per effettuare i pagamenti di Unico 2010. Per il saldo delle imposte e dei contributi del 2009 e del primo acconto per il 2010, questi soggetti possono eseguire i pagamenti entro oggi o dal 7 luglio al 5 agosto 2010 con lo 0,4% in più. Il provvedimento per lo spostamento di 20 giorni del termine ordinario di scadenza del 16 giugno è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 141 del 19 giugno.

Lo spostamento al 6 luglio 2010, o dal 7 luglio al 5 agosto 2010 con lo 0,4% in più, vale anche per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, e cioè per i soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. Le regole sulla proroga di 20 giorni sono uguali a quelle dello scorso anno, per il modello Unico 2009, e tre anni fa, per Unico 2007.

I pagamenti di Unico possono essere fatti anche in modo rateale. Sulle somme rateate di Unico 2010, si devono pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata. Per le somme che si pagano in modo rateale, la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto. Le successive entro il giorno 16 del mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Nel modello entrano corrispettivo e valore fiscale

La cessione di partecipazioni e strumenti finanziari assimilati non qualificati è ipotesi che deve

Nella partecipata niente attribuzione

Le società che adottano il regime di trasparenza all'articolo 115 del Tuir devono porre estrema

Riporto limitato ai 5 anni seguenti

Un caso particolare di fruizione fiscale della perdita subita nel periodo d'imposta è rappresentato

Tags Correlati: Accertamento |