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Sanzioni sul mancato interpello

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Questo articolo è stato pubblicato il 15 giugno 2010 alle ore 08:09.

Sanzione da 258 a 2.065 euro per chi, pur essendo obbligato a presentare istanza di interpello (come le società di comodo), non vi provvede. Se poi la disapplicazione di una determinata disciplina (ad esempio, quella Cfc) viene applicata in mancanza delle condizioni di legge, si applicano le sanzioni più gravi. La mancata presentazione dell'istanza di interpello per le società di comodo non determina più l'inammissibilità del ricorso. Per tutti i comportamenti che trovano attuazione nella dichiarazione, la preventività dell'interpello "guarda" il termine di presentazione della dichiarazione (quando il comportamento trova attuazione nella dichiarazione stessa).
Sono questi i chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella circolare 32/E emanata ieri dall'agenzia delle Entrate. Circolare che, a tutti gli effetti, rappresenta una sorta di testo unico dei vari interpelli.

Gli interpelli obbligatori
La circolare, dopo avere riepilogato tutte le forme di interpello presenti nell'ordinamento tributario, rileva che vi sono degli interpelli obbligatori ai fini dell'ottenimento di un parere favorevole all'accesso a un regime derogatorio o agevolativo rispetto al regime legale od ordinario. Si tratta degli interpelli relativi alla disciplina Cfc, delle istanze della disciplina disapplicativa antielusiva (articolo 37-bis, comma 8 del Dpr 600/73) e di quelli relativi alle società cosiddette "di comodo". L'obbligo di presentare l'istanza si ha, per queste situazioni – secondo le Entrate – per consentire all'amministrazione finanziaria un monitoraggio preventivo in merito a particolari situazioni considerate dal legislatore potenzialmente elusive.
Sicché, la mancata presentazione di questi interpelli determina delle conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. In primo luogo, trova applicazione la sanzione da 258 a 2.065 euro (articolo 11 del Dlgs 471/1997). Poi - sempre secondo l'Agenzia - la mancata presentazione dell'istanza di interpello incide nella determinazione delle sanzioni ordinariamente applicabili qualora, in sede di accertamento, venga rilevata l'insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina (ad esempio, quella Cfc). In questo caso, gli uffici dovranno applicare le sanzioni massime previste dalla legge.

Le società di comodo
La circolare riserva una linea dura alle società di comodo. Infatti, la norma (articolo 30 della legge 724/94) stabilisce che il contribuente «può» presentare istanza di disapplicazione. L'Agenzia, invece, continua a propendere per l'obbligo. A ogni modo, va registrato che le Entrate, dopo ben due circolari (5/E/2007 e 7/E/2009), fanno retromarcia sul fatto che la mancata presentazione dell'interpello per le società di comodo determina l'inammissibilità del ricorso. Ora, viene infatti riconosciuto che la mancata presentazione dell'istanza non determina alcun effetto sul ricorso del contribuente.

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Da indicare anche i risparmi d'imposta

Inammissibilità delle istanze di interpello al vaglio dei chiarimenti dell'Agenzia. La circolare

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L'Agenzia conferma, invece, la tesi, già espressa nella circolare 7/E/2009, sul fatto che la risposta all'interpello - in particolare quello disapplicativo di cui all'articolo 37-bis, comma 8 del Dpr 600/1973 - non risulta impugnabile in sede contenziosa.

La preventività
Con riguardo al requisito della preventività degli interpelli in genere, la circolare 32/E rileva che, in relazione all'interpello ordinario (articolo 11 dello Statuto del contribuente), tale requisito – necessario perché l'istanza risulti ammissibile – si ha quando il contribuente presenta l'istanza prima del termine di presentazione della dichiarazione (se il comportamento trova attuazione nella dichiarazione). Quando, invece, non vi è alcun riflesso nella dichiarazione, occorre fare riferimento a elementi diversi: ad esempio, la presentazione dell'atto alla registrazione, per l'imposta di registro. In questo caso è sufficiente che il contribuente presenti l'istanza prima che scada il termine per la registrazione dell'atto.
Per la disciplina Cfc e le istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva è necessario presentare l'istanza, rispettivamente, entro 120 e 90 giorni prima del termine di presentazione della dichiarazione.
Per quest'anno (per gli effetti su Unico 2010) si ammette, in via eccezionale, che si può fare riferimento non al termine ordinario di Unico ma si possono considerare anche i successivi 90 giorni, in base ai quali una dichiarazione si considera valida.