La dichiarazione dei redditi

Norme e Tributi Approfondimenti

Nel modello entrano corrispettivo e valore fiscale

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Questo articolo è stato pubblicato il 14 giugno 2010 alle ore 09:35.

La cessione di partecipazioni e strumenti finanziari assimilati non qualificati è ipotesi che deve essere rappresentata nella sezione II del quadro RT del modello Unico delle persone fisiche. Per accedere alla compilazione deve essere stato completato giuridicamente il trasferimento e deve essere stato incassato, almeno in parte, il corrispettivo della cessione, poiché si utilizza il criterio di cassa.

La percentuale
La cessione di partecipazioni non qualificate (partecipazioni, titoli o diritti che rappresentano una percentuale complessiva di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) determina l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura fissa del 12,50% da applicarsi sull'eventuale plusvalenza quantificata secondo le indicazioni dell'articolo 68 del Tuir; al momento del trasferimento, infatti, non viene applicata alcuna imposizione.

L'accompagnamento
Il modello accompagna il redattore nell'esposizione dei due valori essenziali: il corrispettivo della cessione (solo quello incassato entro il 31 dicembre 2009) e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ceduta; quest'ultimo potrebbe essere stato rivalutato con uno dei provvedimenti che, nel corso del tempo, hanno consentito l'incremento del valore fiscale a fronte del pagamento di una sostitutiva.

La barratura
Di tale fatto occorre dare cenno mediante la barratura della specifica casella 1, posta al rigo RT11, in quanto da tale circostanza deriva l'impossibilità di fare emergere delle minusvalenze fiscalmente rilevanti. Nel caso di cessione di quote in soggetti trasparenti, il valore fiscalmente riconosciuto si determina sommando al valore di acquisto o sottoscrizione i redditi imputati per trasparenza, sottraendo i prelevamenti e le perdite imputate.
I valori vanno indicati per masse, nel senso che vanno sommati tra loro i dati relativi a più cessioni avvenute nel corso del medesimo periodo di imposta. Al rigo RT12 viene esposto il risultato fiscalmente rilevante, che può essere una plusvalenza o una minusvalenza.
Le plusvalenze imponibili dell'anno 2009 possono essere abbattute con eventuali minusvalenze della medesima categoria sofferte in annualità precedenti (ne deve risultare l'importo dal modello Unico 2009), oppure certificate dagli intermediari; tale riporto, tuttavia, è consentito solo nel limite del quinquennio. Dalla somma algebrica tra le plusvalenze realizzate e le eventuali minusvalenze scomputabili deriva l'importo che deve essere assoggettato a imposta sostitutiva del 12,5 per cento. È possibile scomputare dal debito eventuali eccedenze di sostitutiva versate negli anni precedenti: al rigo RT18 si evidenzia il debito di imposta, mentre al successivo RT19 dovranno essere indicate le eccedenze di minusvalenze non utilizzate, e quindi riportabili, suddivise per anno di formazione

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