La dichiarazione dei redditi

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Da indicare anche i risparmi d'imposta

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Questo articolo è stato pubblicato il 15 giugno 2010 alle ore 08:10.

Inammissibilità delle istanze di interpello al vaglio dei chiarimenti dell'Agenzia. La circolare 32/E rileva che, in passato, sono state fornite delle risposte anche in presenza di situazioni di inammissibilità relativa. Nell'ottica di una razionalizzazione degli interpelli, l'Agenzia sottolinea che, oltre alle situazioni previste per legge (o dai vari decreti attuativi), per le quali l'istanza risulta inammissibile, vi sono dei presupposti di carattere generale che devono comunque essere rispettati.
Oltre a quello della preventività (si veda l'articolo qui sopra), viene rilevato che saranno considerate inammissibili: le istanze di interpello presentate in mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza; le istanze di interpello disapplicativo quando non ricorrono fattispecie elusive o in presenza di società di comodo per le quali ricorrono comunque situazioni di esclusione; le istanze di interpello non sufficientemente circostanziate in relazione al caso concreto e personale.

In presenza di queste situazioni,la circolare rappresenta che non verrà data alcuna risposta in quanto del tutto inammissibili.
Con riferimento al fatto che l'istanza di interpello deve essere riferita a un caso concreto e personale, l'Agenzia spiega che il contribuente ha l'onere di indicare nell'istanza di interpello tutti gli elementi rilevanti ai fini della circostanziata e puntuale definizione della fattispecie. Il contribuente non può limitarsi, quindi, a una rappresentazione sommaria e approssimativa, ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di ricavare dall'eventuale documentazione allegata le informazioni necessarie all'inquadramento della casistica. È onere del contribuente estrapolare dai documenti allegati, invece, eventuali elementi rilevanti per la determinazione del regime fiscale del caso sottoposto a interpello.
La circolare rappresenta che l'istanza è finalizzata alla definizione del regime fiscale di una determinata fattispecie e non di questioni contabili o di inquadramento civilistico. Occorre anche indicare i valori economici interessati dall'interpello, evidenziando, quando ricorre, l'eventuale beneficio fiscale in termini di risparmio d'imposta.

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