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Questo articolo è stato pubblicato il 04 agosto 2011 alle ore 16:25.

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Posticipato il pensionamento per chi ha 40 anni di contributi, modificate le rivalutazioni automatiche, aumentata l'età pensionabile delle donne: tutte le novità in questo articolo tratto dalla Guida alla Manovra economica

L'articolo 18, comma 4, del Dl 98/2011 modifica l'articolo 12 del decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78, anticipando al 2013 l'aggancio del pensionamento di vecchiaia alle aspettative di vita. L'articolo 12 del Dl 78/2010 prevede, ora, che dal 1˚gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva devono essere aggiornati a cadenza triennale, con decreto direttoriale del ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.

Aumento dell'età pensionabile
In seguito alle modifiche introdotte dalla norma in questione, il comma 12-bis dell'articolo 12 del Dl 78/2010 dispone che, a decorrere dal 1˚ gennaio 2013, devono essere aggiornati con cadenza triennale in base alle speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia:

● i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni;
● i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
● il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto legge 1˚ luglio 2009 n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 e successive modificazioni;
● il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni. L'aggiornamento sarà effettuato con decreto direttoriale del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La mancata emanazione comporta responsabilità erariale.

A partire dal 2011, l'Istat renderà annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

A decorrere dal 1˚ gennaio 2013, pertanto, i requisiti di età saranno aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione, tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi.

Aumento dell'età pensionabile delle donne
A partire dal 1˚ gennaio 2020 entra in vigore anche l'aumento graduale del requisito dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti e autonome del settore privato, che raggiungerà i 65 anni nel 2032. Nello specifico, il requisito anagrafico di 60 anni è incrementato:
● di un mese a decorrere dal 1˚ gennaio 2020;
● di ulteriori due mesi a decorrere dal 1˚ gennaio 2021;
● di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1˚ gennaio 2022;
● di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1˚ gennaio2023;
● di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1˚ gennaio 2024;
● di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1˚ gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031;
● di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1˚ gennaio 2032.

A questa misura si aggiunge il generale innalzamento conseguente all'aggancio dell'età pensionabile alle aspettative di vita che, come si è visto, decorre dal 2013 invece che dal 2015, come previsto dal Dl 78/2010.

Rivalutazione automatica delle pensioni
La rivalutazione automatica delle pensioni non è più riconosciuta, nel biennio 2012-2013, se l'importo del trattamento pensionistico supera cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps. Con un emendamento approvato in sede di conversione in legge del Dl 98/2011 è stato cambiato il testo del comma 3 dell'articolo 18, prevedendo che per gli anni 2012 e 2013 non ci sarà la rivalutazione automatica per le pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo erogato dall'Inps. Nella fascia da tre a cinque volte di detto trattamento, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 70 per cento. Nulla cambia per i trattamenti inferiori a tre volte quello minimo. La perequazione automatica è attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1˚ gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, in forza del rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

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