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Questo articolo è stato pubblicato il 04 agosto 2011 alle ore 16:25.

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Tale percentuale è attualmente applicata nella misura:
● del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
● del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra tre e cinque volte il predetto trattamento;
● del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a cinque volte il trattamento minimo.

Reversibilità ridotta
La pensione ai superstiti viene ridotta, a decorrere dal 1˚ gennaio 2012, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto a un'età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. L'aliquota percentuale della pensione spettante ai superstiti è ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.
Tale disposizione non si applica in presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Contributo di perequazione
Dal 1˚ agosto 2011 al 31 dicembre 2014 i trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro saranno assoggettati a un contributo del 5% della parte eccedente detto importo e fino a 150.000 euro. La parte dei trattamenti superiore ai 150.000 euro sarà assoggettata a un contributo del 10 per cento.
La trattenuta è operata in via preventiva e salvo conguaglio all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

Pensione e requisito contributivo
Con l'inserimento del comma 22-ter all'articolo 18 del testo della legge di conversione del Dl 98/2011 cambiano le finestre di uscita per i lavoratori che si avvalgono del pensionamento anticipato, indipendentemente dall'età, potendo vantare 40 anni di contribuzione.

L'accesso al trattamento pensionistico, che già nell'attuale regime è posticipato di 12 mesi per i lavoratori subordinati e di 18 mesi per gli autonomi, subirà un ulteriore posticipo di:
● 1 mese nel 2012;
● 2 mesi nel 2013;
● 3 mesi dal 2014.
Continuano ad applicarsi le precedenti finestre (12 mesi) per un numero massimo di 5.000 lavoratori che:
● sono stati collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 giugno 2011;
● sono in mobilità "lunga" per effetti di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
● alla data di entrata in vigore della nuova disposizione sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà del settore di cui alla legge 662/1996.

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