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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2011 alle ore 07:52.

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di Gian Paolo Tosoni
L'aumento della base imponibile Ires per le società cooperative è composto da due addendi: il 10% dell'utile di esercizio più una quota pari a un decimo degli utili destinati alla riserva minima obbligatoria; questo significa che il secondo addendo corrisponde al 3% dell'utile di bilancio, in quanto la quota destinata per obbligo alla riserva legale è pari al 30 per cento. In sostanza questa è l'interpretazione del comma 36-ter dell'articolo 2 del testo della manovra di Ferragosto (Dl 138/2011) come approvato dal Senato, il quale dispone che l'articolo 12 della legge 904/77 (esclusione da Ires degli utili accantonati a riserva indivisibile) non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. Per la verità, l'interpretazione non è agevole in base al dato letterale della norma ma la si comprende dalla relazione tecnica nella parte in cui viene stimato il gettito.

Il credito cooperativo
È dubbio, invece, il calcolo per le banche di credito cooperativo che hanno l'obbligo di accantonare alla riserva minima obbligatoria il 70% degli utili netti annuali e ciò ai sensi del Testo unico bancario; l'articolo 6, comma 1 del Dl 63/2002, prima delle modifiche che stanno per essere introdotte con il comma 36-ter, disponeva l'intassabilità degli utili destinati alla riserva minima obbligatoria, mentre ora si prevede che tale riserva sia soggetta a Ires per la quota di un decimo. Però nessuna disposizione (e nemmeno la relazione tecnica) esclude le Bcc dall'aumento dal 30 al 40% della quota di utili tassabili.

Quindi nella fattispecie, oltre all'interpretazione letterale secondo cui anche in questo caso si applicano entrambe le maggiorazioni della base imponibile, in alternativa si può leggere il nuovo comma 1 dell'articolo 6 del Dl 63/2002 alla rovescia, cioè che non è tassabile il 90% degli utili destinati alla riserva obbligatoria. Quindi non sarebbe soggetto a Ires il 63% della riserva minima obbligatoria (70 - 1/10); dal rimanente 37% si deduce il 3% destinato ai fondi mutualistici e quindi rimane imponibile una quota pari al 34% degli utili netti di bilancio. Dalla relazione tecnica emerge che il gettito relativo al secondo addendo (un decimo della riserva obbligatoria) è assicurato per circa i due terzi proprio dalle banche cooperative; in effetti esse presentano utili importanti in bilancio in quanto le Bcc generalmente non praticano la tecnica del ristorno (che ha natura di costo deducibile dal reddito) e quindi l'avanzo economico si traduce in utile.

Calcolo difficile
Pubblichiamo qui a destra un'ipotesi di calcolo dell'Ires a debito per una società cooperativa che ha l'obbligo di tassare il 40% degli utili oltre a un decimo (3%) della riserva minima. Per far tornare correttamente l'Ires a debito da imputare in bilancio in misura pari a quella che risulterà dovuta in sede di dichiarazione dei redditi occorre determinare l'imposta sull'utile lordo. Si può notare quindi una variazione in aumento di 150 euro pari a un decimo della riserva minima di 1.500 euro (30% di 5mila) calcolata sull'utile al lordo delle imposte. Ma successivamente all'imputazione in bilancio dell'Ires la riserva minima obbligatoria diventa di 1.256,62 euro (4.188,75 x 30%) inferiore a quella considerata ai fini del calcolo delle imposte.

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