Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 12 ottobre 2012 alle ore 18:53.

My24

Tosoni Duro colpo alle società agricole a seguito dell'abrogazione, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, della facoltà di opzione per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali. Dall'anno prossimo le società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice che esercitano attività agricole dovranno assolvere le imposte dirette sul risultato netto di bilancio.

Tutto ciò appare in aperto contrasto con lo Statuto del contribuente, in base al quale, tra l'altro, i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Basti pensare alle centinaia di società agricole a responsabilità limitata che, con l'apporto di capitali provenienti anche dal mondo non agricolo, hanno effettuato investimenti nel settore delle energie alternative (biogas, fotovoltaico) sulla base di business plan della durata quindicinnale o ventennale prevedendo una tassazione catastale. Ora, inserendo in questi piani la tassazione sul reddito effettivo, i conti non tornano più e non saranno rari i casi in cui la società entrerà nello stato di insolvenza.

Se la disposizione sarà approvata così, resta solo da sperare che la norma transitoria faccia decorrere l'abolizione della facoltà di opzione per il reddito agrario per le società che verranno costituite dal 2013 o che inizieranno l'attività da quell'anno. Va ricordato che le opzioni esercitate dalle società agricole sono valide fino a revoca con un minimo di un triennio. In virtù del legittimo affidamento, è inverosimile pensare che psssa essere abrogato, nell'arco del piano di investimento, un regime fiscale di favore per una società che ha intrapreso un'attività facendo un investimento della durata di 15 o 20 anni e contando su quel regime fiscale.

L'azzeramento dell'opzione per il reddito agrario non è rilevante per le società per azioni. Nemmeno sono interessate all'abrogazione le società semplici.

La circostanza che la società semplice sia rimasta l'unica forma societaria in agricoltura con un regime fiscale agevolato potrà suscitare l'interesse a procedere alla trasformazione in società semplice di altre forme societarie. Ma non è il caso di sottovalutare che l'amministrazione finanziaria, in casi analoghi, ha contestato l'intento elusivo e soprattutto che la trasformazione genera il realizzo di plusvalenza in quanto per i beni posseduti si tratta di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ora le società agricole hanno solo le agevolazioni in materia di imposizione indiretta e cioè per l'imposta di registro e ipotecaria, all'atto dell'acquisto di terreni agricoli e un minimo sconto in materia di imposta municipale. Un po' poco, se dovevano essere lo strumento per attirare capitali esterni in agricoltura.

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.