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Questo articolo è stato pubblicato il 23 dicembre 2014 alle ore 08:13.
L'ultima modifica è del 23 dicembre 2014 alle ore 08:26.

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La tassazione sui servizi del cosiddetto commercio elettronico “diretto” (la cessione di beni virtuali e di servizi via Web o su dispositivi come smartphone e tablet) è a una svolta. Il Consiglio dei ministri di domani dovrebbe esaminare il decreto legislativo di modifica a diversi articoli del Dpr 633/ 1972 necessario per dare piena attuazione alle regole di tassazione. Occorrerà, tuttavia, attendere i tempi tecnici dei vari passaggi prima che il testo approdi in Gazzetta e renda definitive le scelte fatte dal governo.

Le imprese italiane, che fino al 31 dicembre di quest'anno applicano ancora l'Iva del 22% per le vendite a privati residenti nella Ue, dal prossimo dovranno applicare e versare le percentuali vigenti nel Paese comunitario dei loro clienti/consumatori. Se vogliono evitare di identificarsi in ciascun Paese dove prestano tali servizi ai consumatori finali, possono attivare nel nostro Paese il sistema Moss (acronimo di Mini one stop shop) e adempiere agli obblighi di dichiarazione e versamento direttamente in Italia. In concreto, nell'ambito di questo particolare regime, un soggetto passivo italiano già titolare di partita Iva in Italia, mantenendo lo stesso numero già assegnato, dovrà prima registrarsi ai fini del Moss presso il Centro operativo di Venezia e poi trasmettere per via elettronica le dichiarazioni Iva trimestrali attraverso tale sportello.

I soggetti passivi nazionali che manifestano tale opzione, anziché identificarsi in ciascuno Stato, devono rispettare alcuni obblighi. Il primo: presentare richiesta al Centro Operativo di Venezia individuato quale ufficio di riferimento da un Provvedimento del direttore dell'Agenzia e in teoria già attivo dal 1° ottobre 2014. Nella dichiarazione va indicato per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale e la denominazione. Vanno inoltre dichiarati l'indirizzo postale e quelli elettronici, inclusi i siti web, oltre al numero di partita Iva. Il secondo: ricevere dal Centro operativo di Venezia un numero di assegnazione, un codice e una password per poter operare e colloquiare telematicamente con esso. Il terzo: presentare, entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, con lo stesso mezzo elettronico, la dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate nei vari Paesi in ciascun trimestre. Nella dichiarazione va indicato l'ammontare delle prestazioni effettuate nel periodo distintamente per ciascuno Stato, suddiviso per aliquote, al netto dell'Iva e con le relative aliquote applicate. Quarto obbligo: presentare la dichiarazione anche con importi tutti a zero se nel periodo non sono state fatte cessioni a consumatori privati europei. E infine: effettuare entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione riepilogativa il versamento dell'Iva dovuta per tali servizi, senza poter detrarre la complessiva Iva relativa agli acquisti e alle importazioni in quanto: a) per detrarre l'Iva sostenuta e pagata in Italia opera la normale procedura di applicazione dell'Iva; b) per il recupero dell'eventuale Iva pagata sui costi sostenuti in altri Paesi Ue attiveranno il rimborso attraverso il portale elettronico.

Secondo la direttiva Iva, sono esclusi dal regime gli operatori che comunicano di non fornire più servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Inoltre, si può presumere che le loro attività di fornitura di servizi siano cessate se non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime o se persistono nel non osservare le norme relative al regime. I fornitori italiani devono conservare la documentazione delle operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione, e fornire tale documentazione, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati dove le operazioni sono state effettuate.

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