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Questo articolo è stato pubblicato il 28 dicembre 2014 alle ore 08:13.
Tutte le informazioni, fatta salva la tutela del segreto industriale, saranno conservate e rese accessibili senza limiti di restrizioni per dieci anni dall’erogazione dell’aiuto o fino alla restituzione dell’aiuto per quanto riguarda le agevolazioni da rispedire a Bruxelles. Per gli aiuti all’agricoltura, alla pesca, alle zone rurali e all’acquacoltura continueranno ad essere operativi i rispettivi registri di monitoraggio e le regole comunitarie. Comunque sia questi registri saranno integrati con il nuovo Registro del Mise.
Per dar forza al nuovo strumento, inoltre, il ddl prevede che trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge europea 2014 la trasmissione delle informazioni costituirà condizione legale per l’erogazione e la concessione dell’aiuto. Dal 1° gennaio 2017, poi, il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di interrogazione del Registro costituiranno inadempimento amministrativo con relativo addebito della responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per «indebita concessione dell’aiuto».
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I PUNTI CHIAVE
L’ISTITUZIONE
GLI OBIETTIVI
IL PERIMETRO
LA TRASPARENZA
Nel disegno di legge Comunitaria 2014 viene istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato per monitorare le agevolazioni concesse alle imprese e verificare anno per anno il loro andamento . In questo modo, oltre a rispettare i vincoli di appartenenza all’Unione europea, Parlamento e Governo potranno avere un quadro completo della spesa sostenuta a titolo di incentivo al mondo della produzione
Con il Registro si potrà avere a disposizione un quadro completo dei benefici erogati alle imprese. Il che permetterà, oltre che la chiusura di un pacchetto di una decina di procedure di infrazione, di mettere in cantiere da parte del Parlamento misure di intervento più razionali rispetto a quanto possibile sinora, recuperando magari risorse in più da distribuire in occasione della legge di Stabilità annuale
Nel Registro dovranno confluire le informazioni su tutti gli aiuti riconosciuti a vario titolo dall’Unione europea, compresi quelli che possono essere erogati senza una preventiva segnalazione alla Commissione. Tra questi anche quelli di carattere sociale erogati a consumatori , quelli riconosciuti a fronte di calamità naturali e quelli ammessi per favorire lo sviluppo economico in Regioni dove il tenore di vita è ancora troppo basso
Tutte le informazioni, che potranno comprendere anche gli aiuti alle piccole e piccolissime imprese, saranno conservate e rese consultabili senza limiti per un periodo di 10 anni dall’erogazione dell’aiuto o fino alla restituzione del beneficio stesso se si tratta di una forma che prevede il ritorno dell’importo in sede europea. Per gli interventi in agricoltura e pesca restreanno operativi gli attuali sistemi di monitoraggio
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